CORONAVIRUS SARS-CoV-19

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  In questo post – che terremo in continuo aggiornamento – riprendiamo quanto finora ANMA ha raccolto e pubblicato cercando una sistemazione più organica.

Anzitutto indichiamo il sito tematico del Ministero della Salute dedicato all’emergenza; in particolare di seguito il link diretto alla sezione delle FAQ che continuiamo a consigliare di segnalare; in allegato a fondo pagina la trascrizione in word delle FAQ del Ministero ed in secondo luogo il link diretto alla sezione del sito dedicata a circolari e ordinanze, inutile raccomandare una lettura quotidiana di queste pagine per seguire l’evoluzione dei provvedimenti emessi dalle Istituzioni.

Riportiamo in allegato – data l’elevata importanza – il documento contenente le “Indicazioni per gli operatori dei servizi/esercizi a contatto con il pubblico” che richiama la responsabilità del Datore di Lavoro, con la collaborazione del Medico Competente, per la tutela dal rischio biologico dei suddetti operatori ai sensi del Titolo X “Esposizione ad agenti biologici” del D. Lgs. 81/2008.

Ancora in allegato una miniguida edita dall’Istituto Superiore di Sanità contenente raccomandazioni sui comportamenti da tenere per attenuare i rischi il contagio ed un documento con qualche spunto redatto dal dottor Barral che opera come MC e come MMG.

Di seguito agli ultimi due documenti alleghiamo – ritenendolo utile – le definizioni estratte dalla Circolare ministeriale datata 9 marzo u.s. di caso sospetto e di contatto stretto, ai fini dell’iter da cominciare / seguire.

A fini divulgativi in allegato anche il fac simile della autodichiarazione richiesta per gli spostamenti aggiornata al modello del 26 marzo.

  Il 22 marzo un nuovo DPCM ha introdotto alcune ulteriori restrizioni tra cui spiccano: il divieto di spostamento dal Comune di residenza o domicilio salve comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o infine per motivi di salute; il blocco della produzione industriale e commerciale ad eccezione di quelle contenute nell’allegato al DPCM (entrambi i documenti sono allegati a fondo pagina) e le attività di filiera ad esse relative, ed se non sia possibile utilizzare il lavoro agile.

  Il 19 marzo è giunta ad ANMA, e la alleghiamo con preghiera di diffusione, una nota del Ministero della Salute che indica le nuove modalità di contact tracing per i casi conclamati positivi di Sars-CoV-2. Ora sono da prendere in considerazione anche i due giorni antecedenti e fino a 14 giorni successivi alla data di insorgenza dei sintomi per identificare i contatti avuti.

  Il 17 marzo è stata pubblicata una pubblicazione dell’ISS intitolata “Indicazioni ad interim per un utilizzo razionale delle protezioni per infezione da Sars-CoV-2 nelle attività sanitarie e socio-sanitarie” che alleghiamo, con l’aggiornamento del 28 marzo.

  In data 14 marzo il Governo ha emanato un documento intitolato “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”, l’Associazione ha commentato rigettando le indicazioni ivi contenute con rilievi sia dal punto di vista professionale che dal punto di vista scientifico relativi all’attività che quotidianamente il MC svolge, ancora più necessari da sottolineare nella attuale situazione emergenziale.

Questa posizione è stata accolta positivamente da molti MC, tuttavia non è al momento sufficiente a “garantire” la dovuta tranquillità. L’Associazione si sta muovendo quindi anche attraverso altri canali con lo scopo di far comprendere che la prosecuzione generalizzata delle attività di Sorveglianza Sanitaria va contro lo spirito delle disposizioni prese dalle stesse Istituzioni.

  Il 9 marzo è stata esteso all’intero territorio nazionale quanto prima valido per la Regione Lombardia ed alcune Province.

  L’8 marzo un nuovo DPCM ha modificato una volta di più la situazione: il territorio della Regione Lombardia, unitamente alle Province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, sono ora attenzionate in modo particolare, con obblighi specifici ai fini del contenimento del contagio. Il restante territorio nazionale è interessato da un “giro di vite” che in sostanza replica quanto finora valeva per le c.d. zone gialle. Anche per questo atto sottolineiamo l’urgenza della lettura integrale del documento (più sotto allegato).

  Il 4 marzo è stato firmato il DPCM che – per disciplinare in modo unitario sul territorio nazionale le misure adottate e per segnalare nuovi obblighi – decreta la sospensione fino alla data del 15 marzo dei servizi educativi per l’infanzia nonché delle attività scolastiche e parascolastiche finanche post-universitarie, salvo quelle destinate alle discipline sanitarie, e fino alla data del 3 aprile per quanto riguarda una serie di attività tra le quali la formazione (anche ECM) rivolta al c.d. personale sanitario; è rinnovato l’invito ad usufruire del c.d. lavoro agile.

  In data 2 marzo il Garante per la Protezione dei Dati Personali ha emanato una nota – in allegato – ove invita ad evitare il “fai da te” in merito alla raccolta dei dati circa gli spostamenti di lavoratori e visitatori attenendosi invece scrupolosamente alle indicazioni delle Istituzioni. Fermo il dovere del lavoratore di comunicare alla azienda sanitaria competente per territorio il soggiorno nelle cc.dd. aree rosse e di informare il Datore di Lavoro di qualsivoglia pericolo per la salute e sicurezza resta aperto il quesito se il Datore di Lavoro, e per parte il MC, sia autorizzato ad intervistare i dipendenti nelle ipotesi che tali richieste siano non a priori e non in modo generalizzato.

  Domenica 1° marzo è pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (più sotto in allegato) che – di concerto con i Ministeri e con le Regioni – di fatto sposta al giorno 8 marzo la “riverifica” della situazione nella c.d. zona rossa così come nelle Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto e per le Province di Pesaro e Urbino e Savona, confermando le misure già individuate in data 23/02, pur contemperando gli obblighi di “chiusura” con modalità più soft, mentre per il restante territorio nazionale impone obblighi informativi in merito agli accorgimenti utili per evitare il contagio.

Caldeggiamo la lettura integrale del dispositivo poiché sopra abbiamo riportato i soli elementi essenziali.

  Il 26 febbraio alcune ATS lombarde hanno pubblicato documenti indirizzati dai Servizi Prevenzione e Sicurezza negli ambienti di lavoro ai Datori di Lavoro (in allegato il documento proveniente da ATS insubria) nei quali si consiglia di rimandare le visite periodiche a data successiva al 10 marzo e programmare solo per casi urgenti visite mediche preassuntive/preventive; nonché di procrastinare le riunioni periodiche e non, i sopralluoghi in azienda e ogni altro eventuale momento di aggregazione.

  Il 25 febbraio entra in vigore il DPCM contenente ulteriori disposizioni attuative del D. L. 6/2020 che per i territori di Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto sospende tutte le attività sportive ed i viaggi di istruzione fino al giorno 15/03 compreso, sospende gli esami di idoneità alla guida in programma fino a domenica 1 marzo, pone particolare attenzione alla situazione dei nuovi ingressi nei penitenziari e negli istituti penali per minorenni soprattutto riguardo ai soggetti provenienti dai Comuni colpiti dal virus, deroga alla disciplina del lavoro agile in via provvisoria fino al 15 marzo prossimo.

  Il successivo 24 febbraio con le medesime modalità il Ministero della Salute è intervenuto d’intesa con la Regione Liguria.

La Provincia Autonoma di Trento con atto del 24 febbraio si è uniformata a quanto sopra citato, con efficacia sino al 1 marzo prossimo, salvi nuovi provvedimenti.

La Regione Campania ha emanato Ordinanza mediante la quale si innalza il livello di attenzione contestualmente ordinando la autodenuncia al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria competente per territorio dei soggetti di rientro o che siano transitati per le zone contagiate.

  Il 23 febbraio sono stati emanati un grande numero di provvedimenti, tutti fondamentali: il Decreto Legge n.6 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19″, seguito dal DPCM contenente le disposizioni attuative del D. L. 6/2020.

Inoltre il Ministero della Salute – di intesa con le Regioni – ha emanato alcune Ordinanze, con efficacia fino a sabato 29 febbraio / domenica 1 marzo, volte a puntualizzare la situazione nelle diverse realtà territoriali interessate dall’emergenza: Regione Lombardia, Regione Emilia Romagna, Regione Veneto, Regione Piemonte, Regione Friuli Venezia Giulia. Il contenuto – circa il medesimo in tutti i documenti – impone la sospensione di qualsivoglia manifestazione / evento, lo stop dei servizi educativi e scolastici di ogni ordine e grado nonché delle attività formative e professionalizzanti, la sospensione di viaggi di istruzione, la limitazione in entrata delle c.d. visite ai degenti ospedalieri o di istituti di ricovero e simili (comprese RSA e strutture socio-assistenziali residenziali o semiresidenziali), la sospensione delle procedure concorsuali ad eccezione di quelle dei ruoli sanitari; per tutti i soggetti la autodenuncia al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria competente per territorio del passaggio in aree colpite dal virus.

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