Regolamento

Art. 1 – RAPPRESENTANZE E SEZIONI TERRITORIALI
Il Consiglio direttivo può deliberare la costituzione di:
  1. Rappresentanze territoriali, su richiesta di almeno 10 Associati, per favorire l’incontro, la collaborazione e lo scambio di informazioni tra i Soci a livello locale. Le Rappresentanze nominano con libero procedimento al loro interno un Segretario.
  2. Sezioni in ambiti territoriali definiti (Regioni, Province, etc.) su richiesta di almeno 30 Soci, per promuovere, oltre agli scopi delle rappresentanze, anche attività di formazione. Le Sezioni sono rette da un Segretario-tesoriere nominato dai Soci aderenti con libero procedimento.
  3. Le cariche elettive periferiche devono essere rinnovate successivamente alle elezioni del Consiglio Direttivo secondo le modalità riportate nei commi 1 e 2 dello stesso Art. 4 entro e non oltre tre mesi dall’ufficializzazione delle elezioni del Consiglio Direttivo.
  4. Il Consiglio Direttivo può concedere deroghe, per motivi particolari ai punti 1 e 2.
  5. Rappresentanze e Sezioni hanno diritto ad un contributo finanziario, stabilito dal Consiglio direttivo dell’Associazione, commisurato al numero dei Soci aderenti, in quanto attuino le direttive e gli scopi dell’Associazione.
Art. 2 – SOCI ORDINARI
Criteri per l’accettazione delle domande di iscrizione:
1.         Il richiedente deve essere in possesso dei requisiti di cui all’Articolo 3 comma 3a dello Statuto.
2.        Il curriculum professionale allegato alla domanda di iscrizione deve illustrare le attività che il richiedente svolge o ha svolto nell’ambito di un servizio sanitario aziendale nel campo di:
a)     sorveglianza igienico-sanitaria dei lavoratori in rapporto alle loro condizioni di lavoro; o
b)    direzione di uno o più servizi sanitari aziendali o interaziendali; o
c)     supervisione o coordinamento di più servizi sanitari aziendali.
3.        In particolare il richiedente dovrà evidenziare:
a)     aziende e unità produttive presso le quali ha svolto attività di medicina del lavoro:
b)    il periodo di attività in questo campo e l’impegno medio settimanale o mensile;
c)     tipo di rapporto professionale (dipendenza, consulenza, etc.);
d)    principali attività svolte.
Art. 3  SOCI ONORARI, BENEMERITI, SOSTENITORI E STRAORDINARI
3 a) Soci onorari: possono essere nominati soci onorari i soci ordinari che, avendo più di 65 anni e avendo abbandonato i loro incarichi professionali operativi, abbiano acquisito speciali meriti nella organizzazione e sviluppo dell’Associazione.
Essi possono avere la nomina onoraria per qualsiasi Organo Sociale, partecipando ai lavori di tali Organi a scopo consultivo senza diritto di voto. I Soci onorari sono esentati dal pagamento del contributo associativo. La nomina di Socio Onorario non ha scadenza temporale e può essere revocata per decisione motivata del Consiglio Direttivo.
3b) Soci benemeriti: possono essere nominati soci benemeriti persone fisiche o giuridiche che hanno dato un cospicuo contributo morale o economico all’Associazione. Tale nomina non ha scadenza temporale e può essere revocata per decisione motivata del Consiglio Direttivo.
3c) Soci sostenitori: possono essere nominati soci sostenitori per la durata di un anno solare, rinnovabile, le persone fisiche o giuridiche che favoriscono lo sviluppo e le attività dell’Associazione con contributi finanziari.
3d) Soci straordinari: possono essere nominati Soci Straordinari i soggetti in possesso dei requisiti espressi dall’Art. 3 comma 3 b dello Statuto che ne prevede anche i diritti.
3e) Past-president: Il Presidente uscente, che non si candidi alle cariche sociali è nominato Past-president e può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo a scopo consultivo, senza diritto di voto.

Egli decade dalla carica con la nomina del successivo Past-president o per decisione motivata del Consiglio Direttivo.

Art. 4 – MODALITA’ PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI
4 a) I Soci ordinari e straordinari che abbiano versato il contributo associativo e i soci onorari, possono votare direttamente alle urne della sede fissata, o per corrispondenza. Non sono ammesse deleghe.

Il Consiglio Direttivo indice le elezioni almeno sei mesi prima della data di effettuazione fissando la sede delle votazioni e nominando il Comitato Elettorale.
Questo Comitato, di cui non possono far parte i candidati alle cariche sociali, deve raccogliere, vagliandone l’idoneità, le candidature presentate dai Soci almeno tre mesi prima delle elezioni e predisporne l’elenco da inviare a tutti gli Associati almeno due mesi prima, contestualmente alla scheda elettorale. La scheda elettorale è l’unico documento valido per effettuare la votazione sia per partecipazione diretta alle urne, sia per corrispondenza.
La votazione per corrispondenza, consentita mediante:
 1. raccomandata spedita al Comitato Elettorale presso la sede operativa dell’Associazione in piazza Alessandro Manzoni n. 2 – 20014 Nerviano (MI)
 2. consegna a mano al Comitato Elettorale nella sede di svolgimento delle elezioni,
in entrambi i casi (1. e 2.) è richiesta la compilazione della scheda elettorale, il suo inserimento in una busta bianca anonima chiusa, a sua volta inserita nella busta che riporterà i dati identificativi del Socio, quale mittente, per permettere la verifica della validità del diritto al voto da parte del Socio stesso.
Lo spoglio delle schede elettorali è a cura del Comitato Elettorale e sarà effettuato il giorno successivo la chiusura delle urne, comprenderà anche i voti espressi per corrispondenza e arrivati nel frattempo. Il Comitato Elettorale terrà regolari verbali di tutte le sue attività e renderà noti entro 10 giorni dalla votazione i risultati, comprendendo in essi anche quei voti che fossero pervenuti, come termine massimo, 5 giorni dopo la data della votazione, ma spediti entro le ore 24 del giorno della votazione stessa (farà fede il timbro postale).
4b) I membri del Comitato Elettorale devono essere soci ordinari e devono avere una anzianità di appartenenza alla Associazione di almeno tre anni consecutivi precedenti quello delle elezioni ed essere in regola col versamento delle relative quote associative. Anche i soci onorari possono fare parte del Comitato Elettorale.
4c) I canditati per il Consiglio Direttivo e per i Collegi dei Probiviri e dei Revisori dei conti devono essere Soci Ordinari, e devono avere versato il contributo associativo negli ultimi tre anni.
4d) A parità di numero di preferenze, l’ultimo posto per ciascun Organo Sociale sarà assegnato mediante sorteggio.
Art. 5  UFFICIO DI SEGRETERIA
Il Consiglio Direttivo può nominare un Ufficio di Segreteria composto dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Segretario-Tesoriere e da Consiglieri con specifici compiti di supporto alla Presidenza e alla Segreteria.
Art. 6 – COLLEGI DEI REVISORI DEI CONTI E DEI PROBIVIRI
Contestualmente alla prima riunione convocata dal Consiglio Direttivo dopo le elezioni, i Collegi dei Revisori dei Conti e dei Probiviri identificano tre membri effettivi (tra cui il Presidente) e due membri supplenti, tra gli eletti dei rispettivi collegi.
Art. 7 – PERIODO FISCALE
Dopo la verifica dei Revisori dei Conti il Consiglio Direttivo approva entro il 31 marzo di ogni anno il bilancio finanziario dell’Associazione, riferito al periodo 1° gennaio – 31 dicembre dell’anno precedente.
In occasione dell’Assemblea ordinaria il bilancio viene presentato all’Assemblea stessa per l’approvazione.