Certificazione di infortunio e di malattia professionale: nuova procedura e nuovi obblighi.

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NEWS!!! Leggi anche circolare del Ministero della Salute del 29 marzo 2016. In allegato.

Dal 22 marzo  l’obbligo di inviare il certificato medico del lavoratore, vittima d’infortunio o di malattia professionale, non ricade più sul datore di lavoro (come riportato dal D.Lvo 1124/65 ) ma sul medico o sulla struttura sanitaria che per prima presta assistenza, secondo le modalità previste dalla circolare n. 10 del 21 marzo 2016.

 Il medico segnalatore o il legale rappresentante della struttura sanitaria per  ottenere l’abilitazione ai servizi online deve inviare apposita richiesta alla sede Inail competente per territorio.

 

La circolare 7348 del 17 marzo del Ministero della Salute riporta che l’obbligo s’intende correttamente assolto dal medico quando la compilazione del certificato e l’invio siano avvenuti entro le  ore 24 del giorno successivo all’intervento di prima assistenza. In caso di malattia professionale l’invio del certificato medico vale, ai fini assicurativi e per le malattie contenute nell’elenco di cui all’art 139 T.U. 1124/1965, anche ai fini dell’adempimento dell’obbligo di denuncia.

 

Dal 22 marzo 2016 l’omissione della denuncia ai sensi dell’art.139 del T.U., rappresenta un obbligo sanzionato per il medico, mentre in precedenza la redazione di tale certificazione (ai sensi dell’art.53 del T.U. n.1124/1965 in merito sia all’infortunio sul lavoro e sia alla malattia professionale) rimaneva solamente per il sanitario un obbligo deontologico.

 

A carico del datore di lavoro resta l’obbligo di inoltrare la denuncia di infortunio all’Istituto entro due giorni e di malattia professionale entro cinque giorni da quello in cui ne ha avuto notizia.

 

Manuale Operativo Denuncia di Malattia Professionale on line: in allegato

 

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