ULTERIORI PRECISAZIONI SULLA GESTIONE DEI CC.DD. LAVORATORI FRAGILI

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  Abbiamo approfondito con  alcuni giuristi esperti di gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e con alcuni servizi legali di imprese e società di servizi quale sia, allo stato attuale, la gestione dei cc.dd. Lavoratori fragili e riportiamo quanto emerge come interpretazione nettamente prevalente se non unanime:

  • con il D. L. 24/2022 dal 1° aprile 2022 nessun Lavoratore, qualsivoglia malattia lo affligga, ha diritto al lavoro agile continuato, se non secondo la prassi valida per tutti i Lavoratori. Decade inoltre il diritto di malattia in regime ospedaliero.
  • è prorogato – sino al 30/06 p.v. – il regime previsto dall’articolo 83 del del D. L. 34/2020 che, tuttavia, non riguarda per nulla le modalità di lavoro agile ma dispone il prosieguo della Sorveglianza Sanitaria eccezionale. Eccezionalità derivante dal fatto che si applica:
    • anche ai Lavoratori a maggior rischio COVID-19, pur essendo questo un rischio generico e non lavorativo
    • anche attraverso Medici INAIL (che non sono Medici Competenti) per le organizzazioni che non hanno nominato il Medico Competente (perché non dovuto)
  • i Lavoratori che ritengono di avere un maggior rischio per COVID-19 possono quindi richiedere una visita al Medico Competente per valutare la propria situazione.
  • si ribadisce che non è nel potere (e quindi nei doveri) del Medico Competente prescrivere modalità di lavoro agile ad efficacia obbligatoria per il Datore di Lavoro. Solo quest’ultimo può infatti valutare quando, quanto e in che modo lo smart working o altre modalità di lavoro siano effettivamente praticabili dal Lavoratore. Tuttalpiù il Medico Competente potrà raccomandare o consigliare di attivare la modalità di lavoro agile al Datore di Lavoro, che tuttavia rimane libero di scegliere. Tali comunicazioni è opportuno che siano tenute distinte dal Giudizio di Idoneità. Nel formulare tali indicazioni il Medico Competente è opportuno che si riferisca alle patologie e condizioni indicate nel  Decreto Ministeriale del Ministro della Salute di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministro per la Pubblica Amministrazione del 03/02/2020. Non sembra invece più necessaria la certificazione del Medico di Medicina Generale di cui allo stesso decreto, che era finalizzata al riconoscimento del diritto di rimanere in smart working prolungato, abrogato con quest’ultimo Decreto Legge. 
  • il Medico Competente può invece redigere un Giudizio di Idoneità temporaneo (sino al 30/06/2022) con misure anti COVID-19 ulteriori rispetto a quelle già in atto in azienda.
  • nel caso il Medico Competente ritenga che la ripresa del lavoro in presenza sia un rischio troppo rilevante per il Lavoratore, dovrà redigere un certificato di inidoneità temporanea.

Le osservazione di cui sopra, come detto in apertura, sono emerse dalla discussione con diverse autorevoli figure professionali mediche e giuridiche, e pur non costituendo la “autentica interpretazione” delle norme, che potrebbe essere notificata solo dall’organo legislativo, costituiscono una sorta di linea di indirizzo per orientarsi nella complessità della materia, ulteriormente complicata dalla poca chiarezza con cui le norme sono state scritte.