TAR: Sentenza Igienisti e Medici Legali

cassazione

Svolgimento delle funzioni di Medico Competente da parte degli specializzati in Igiene e Medicina preventiva o in Medicina Legale: sentenza T.A.R. Lazio

 

Pubblichiamo il commento di FNOMCeO e la sentenza del T.A.R. Lazio n. 10661/2015 che conferma che ai sensi del comma 2 dell’art. 38 del D.Lgs. 81/08 gli specialisti in Igiene e Medicina preventiva o in Medicina Legale “sono tenuti a frequentare appositi percorsi formativi universitari” per svolgere le funzioni di medico competente.

 

La Sentenza vede la definizione di un ricorso presentato nel 2011 al T.A.R. Lazio da alcuni specializzandi e specializzati in Igiene e Medicina preventiva e in Medicina Legale nei confronti dei Ministeri del Lavoro e Politiche Sociali, della Salute e dell’Istruzione, Università e Ricerca perché esclusi dalla professione di M.C. a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 81/08 che pone precisi limiti e presupposti per l’esercizio della professione ed imponeva ai ricorrenti un percorso formativo universitario ulteriore.

Il dibattito verte principalmente sulla presunta illegittimità costituzionale del comma 2 del citato art. 38 poiché, a parere dei ricorrenti:

- rende ineguale l’accesso alla professione (lesione art. 3 Cost.);

- lede il diritto al lavoro (art. 4 cost.);

- lede la libertà di iniziativa economica privata (art. 41 Cost.).

Il T.A.R. risponde alle richieste di parte che quella norma non è incostituzionale giacché:

- l’accesso alla professione è solamente diversificato in base alle differenti discipline di studio (Medicina del Lavoro, Igiene e Medicina Preventiva, Medicina Legale);

- non si tratta di libera iniziativa economica perché oggetto dell’art. 38 D.Lgs. 81/08 è stabilire presupposti e qualificazione professionale;

- il diritto al lavoro è rispettato perché la presenza di differenti approfonditi studi specialistici è a tutela della propria preparazione alla professione di Medico Competente che è più vicina alla Medicina del Lavoro che ad altre specialità.

 

Pertanto resta l’obbligo per gli specialisti in igiene e medicina preventiva o in medicina legale di sottoporsi al percorso formativo previsto dalla norma per potersi registrare nell’elenco dei medici competenti istituito presso il Ministero della Salute.

GioBV/19.08.2015

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