Pubblichiamo l’Interpello n. 8/2015 in risposta a due quesiti posti dalla CISL nazionale in tema di obblighi del medico competente.
Suscita perplessità la risposta della Commissione al primo quesito riguardante la questione se la visita richiesta, di cui all’art. 41, c. 1c) del d. lgs. 81/08, possa essere richiesta da qualsiasi lavoratore o soltanto da quelli soggetti a sorveglianza sanitaria. In particolare la Commissione risponde che la richiesta può essere avanzata da qualsiasi lavoratore indipendentemente dal fatto che lo stesso sia o meno sottoposto a sorveglianza sanitaria, con il limite, ex lege, che il medico competente la ritenga ricevibile in quanto correlata ai rischi lavorativi. Quindi, alla luce di questa limitazione ed anche in considerazione all’art. 41, c. 6), che dispone che pure la visita su richiesta del lavoratore esiti nell’espressione del giudizio d’idoneità alla mansione specifica, sembrerebbe evidente che soltanto i lavoratori in sorveglianza sanitaria potrebbero richiederla in quanto esposti ai rischi lavorativi valutati e documentati. Pertanto, in relazione alla combinazione delle due disposizioni, sembra invariata l’attenzione che il medico competente dovrà prestare alla correlazione della richiesta con i profili di rischio lavorativi descritti nel DVR. Ovviamente la nostra indicazione è quella di accettare anche la richiesta non correlabile ai rischi lavorativi dei lavoratori non in sorveglianza, facendola rientrare nell’ambito della “medicina di consiglio”.