PROROGA PER I LAVORATORI CC.DD. FRAGILI

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  La Legge 197/2022 – la c.d. finanziaria 2023 – contiene l’ennesima proroga per i Lavoratori fragili al comma 306 dell’art. 1 e recita: “ 306. Fino al 31 marzo 2023, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della salute di cui all’articolo 17, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, il datore di lavoro assicura lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile anche attraverso l’adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento. Resta ferma l’applicazione delle disposizioni dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro, ove più favorevoli “.

Per riassumere quali condizioni oggi rientrano nella definizione di Lavoratore fragile:
1. riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104;
2. certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della Legge  5 febbraio 1992, n. 104;
3. Decreto del Ministero della Salute del 3 febbraio 2022, che definisce patologie e condizioni sanitarie per il riconoscimento di fragilità:

FRAGILITÀ INDIPENDENTE DALLO STATO VACCINALE
- trapianto di organo solido in terapia immunosoppressiva;
- trapianto di cellule staminali ematopoietiche (entro 2 anni dal trapianto o in terapia immunosoppressiva per malattia del trapianto contro l’ospite cronica);
- in attesa di trapianto d’organo;
- effettua terapie a base di cellule T esprimenti un Recettore Chimerico Antigenico (cellule CAR-T);
- ha patologia oncologica o onco-ematologica in trattamento con farmaci immunosoppressivi, mielosoppressivi o è a meno di 6 mesi dalla sospensione delle cure;
- ha immunodeficienze primitive (es. sindrome di Di George, sindrome di Wiskott-Aldrich, immunodeficienza comune variabile, etc.) o immunodeficienze secondarie a trattamento farmacologico (es. caso di terapia corticosteroidea ad alto dosaggio protratta nel tempo, farmaci immunosoppressori, farmaci biologici con rilevante impatto sulla funzionalità del sistema immunitario, etc.);
- effettua dialisi oppure ha un’insufficienza renale cronica grave;
- pregressa splenectomia;
- ha sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) con conta dei linfociti T CD4+ minore di 200cellule/µl o sulla base di giudizio clinico.
Inoltre, in tale gruppo rientrano i pazienti che presentino 3 o più delle seguenti condizioni patologiche:
- cardiopatia ischemica;
- fibrillazione atriale;
- scompenso cardiaco;
- ictus;
- diabete mellito;
- bronco-pneumopatia ostruttiva cronica;
- epatite cronica;
- obesità.

FRAGILITÀ CON PRESENZA DI ESENZIONE VACCINALE E ALTRE PATOLOGIE
I pazienti che hanno la contemporanea presenza di esenzione alla vaccinazione per motivi sanitari e almeno una delle seguenti condizioni:
- età maggiore di 60 anni;
- condizioni di cui all’allegato 2 della Circolare della Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute n. 45886 dell’8 ottobre 2021, ossia:
Malattie respiratorie
- fibrosi polmonare idiopatica;
- malattie respiratorie che necessitino di ossigenoterapia.
Malattie cardiocircolatorie
- scompenso cardiaco in classe avanzata (III – IV NYHA);
- pazienti post-shock cardiogeno.
Malattie neurologiche
- sclerosi laterale amiotrofica e altre malattie del motoneurone;
- sclerosi multipla;
- distrofia muscolare;
- paralisi cerebrali infantili;
- miastenia gravis;
- patologie neurologiche disimmuni.
Diabete / altre endocrinopatie severe
- diabete di tipo 1;
- diabete di tipo 2 in terapia con almeno 2 farmaci per il diabete o con complicanze;
- morbo di Addison;
- panipopituitarismo.
Malattie epatiche
- cirrosi epatica.
Malattie cerebrovascolari
- evento ischemico-emorragico cerebrale con compromissione dell’autonomia neurologica e cognitiva;
- stroke nel 2020-2021;
- stroke antecedente al 2020 con ranking ≥ 3.
Emoglobinopatie
- talassemia major;
- anemia a cellule falciformi;
- altre anemie gravi.
Altro
- fibrosi cistica;
- sindrome di Down.
- grave obesità (BMI>35)
Disabilità (fisica, sensoriale, intellettiva e psichica)
- disabili gravi ai sensi della legge 104/1992 art. 3 comma 3.

Non sono più considerati fragili i Lavoratori maggiormente esposti al rischio di contagio di cui all’art. 83, commi 1, 2 e 3 del D.L. 34/2020, convertito con modificazioni in L. n. 77/2020 che potevano essere riconosciuti come tali dal Medico Competente.

  Quindi per i Lavoratori fragili che già hanno ottenuto lo stato di “fragilità” nulla cambia e le condizioni con cui operano rimangono sino al 31/03/2023.
Per i Lavoratori che ritengono farsi ora riconoscere lo stato di fragilità è necessario che producano certificato del Medico curante che non deve limitarsi a riportare la condizione di fragilità, bensì i riferimenti normativi per cui tale condizione viene riconosciuta.
Il MC può, come di consueto, essere consultato dal Datore di Lavoro sulla congruità della documentazione prodotta o comunque per un parere, così come potrà essere consultato dai Lavoratori richiedendo una visita medica.