Perché si sottovaluta la salute del videoterminalista?

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*di Paolo Santucci

A giudicare da molti documenti di valutazione dei rischi (DVR) e da come viene spesso effettuato lo screening ergoftalmologico, la salute del videoterminalista (Lavoratore che utilizza il videoterminale per almeno 20 ore settimanali dedotte le pause (art. 173, comma 1, lettera c), D.Lgs. 81/2008) non sembra costituire una priorità fra gli addetti ai lavori: troppe volte il DVR appare inefficace e la sorveglianza sanitaria non porta valore aggiunto.

Eppure sono numerosi i lavoratori che lamentano “astenopia occupazionale” (Rosenfield, 2011), mentre la necessità di adottare un ausilio e/o un mouse “mirati” non è poi così rara in una recente indagine dell’Associazione Nazionale Medici d’Azienda- ANMA (Santucci, 2016).

Tuttavia, al di là di eventuali controlli dell’Organo di vigilanza o di “audit” per certificazioni di qualità, si prende atto della criticità soltanto quando si presenta il singolo “caso problematico”: una denuncia di malattia professionale, oppure una astenopia “resistente” incompatibile con l’attività, o ancora un lavoratore disabile da (re)inserire nella postazione dotata di videoterminale. In questi casi sorge drammaticamente la domanda: e ora? Da dove si inizia?

Ovviamente è meglio pensarci “prima”, iniziando da una buona (ri)valutazione dei rischi, ma diventa necessario riflettere su alcuni aspetti.

L’ufficio in secondo piano

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Sul “versante tecnico” i Consulenti della sicurezza (R/ASPP), portatori di cultura prevalentemente antinfortunistica e concentrati soprattutto sul “fattore sicurezza”, promuovono DVR spesso “poveri” nella parte dedicata al lavoro in ufficio, rispetto alle più approfondite problematiche della produzione. E in particolar modo si osserva una ridotta attenzione verso gli aspetti illuminotecnici definiti dall’Allegato XXXIV D.Lgs.81/08 e s.m.i..

Collaborare con gli oftalmologi

Sul “versante sanitario” il medico competente (MC) spesso non avverte l’esigenza di una sorveglianza sanitaria “di sostanza”, mirata ed efficace o, prima ancora, di una fattiva collaborazione al DVR con particolare attenzione ai rischi per la salute. Entrando nel merito della sorveglianza sanitaria il MC può anche sottostimare l’importanza della valutazione clinico funzionale rachide/arti superiori nella figura del videoterminalista. Inoltre, se privo di una adeguata formazione finalizzata allo screening ergoftalmologico, rischia di eseguire i tests di funzione visiva con scarsa consapevolezza, oppure decide di delegarli a figure paramediche non qualificate allo scopo.

Non è eccezionale che il MC rinunci allo screening, traducendo l’accertamento di primo livello in una visita specialistica eseguita “automaticamente” dall’oftalmologo, che talvolta formula, impropriamente, anche un giudizio di idoneità. Infatti, va ricordato che, al di là della indubbia competenza oftalmologica, lo specialista oculista non possiede gli elementi per studiare “in autonomia” l’organo della vista inserito nello specifico contesto lavorativo, sia ambientale che organizzativo, come richiesto dalla Normativa vigente (D.Lgs.81/08 e s.m.i.).

Diventa invece fondamentale il ruolo di orientamento diagnostico dell’oftalmologo nei casi selezionati, permettendo al MC di esprimere un corretto giudizio relativo alla mansione specifica alla fine della sorveglianza sanitaria del videoterminalista (art.176 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.,). E non vanno trascurati i ruoli di ottico-optometrista ed ortottista che possono rivelarsi particolarmente preziosi, rispettivamente nella ricerca della migliore correzione visiva ‘contestualizzata’ e nella realizzazione del training ortottico in casi selezionati.

Il lavoro cambia in fretta

Ritornando allo scenario attuale, il quadro è reso complesso da diversi aspetti che esulano dalla consulenza tecnica e sanitaria.

Nel mondo del lavoro si assiste ad una fase di forte innovazione tecnologica (industria 4.0) caratterizzata schematicamente da:

  • Introduzione di dispositivi elettronici con schermi di ogni genere e dimensione in ufficio e in altri settori come commercio, servizi e industria, anche in ruoli tradizionalmente operativi (“remote operator”)
  • Modifica dell’organizzazione del lavoro, per agevolare esigenze di flessibilità in azienda e di conciliazione vita/lavoro grazie al progresso tecnologico (mobile worker, co-worker e smart worker).
  • Ridotto supporto da parte delle case costruttrici e delle società distributrici dei nuovi dispositivi elettronici, soprattutto sul versante ergonomico, e mancanza di produzione scientifica dedicata alle conseguenze sulla salute da parte del mondo accademico, che sembra in ritardo rispetto al rapido avanzare del progresso tecnologico.

Tale quadro generale si traduce, per tutti gli addetti ai lavori, nella difficoltà pratica ad applicare il tradizionale percorso, dall’individuazione dei rischi alla formulazione del giudizio di idoneità, con particolare riferimento ai temi dell’organizzazione del lavoro e delle nuove tecnologie, soprattutto nel campo dei rapporti fra “lavoro e visione”. 

Serve un nuovo modello di valutazione dei rischi?

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Ma c’è anche da chiedersi se il tradizionale modello di valutazione dei rischi sia tuttora valido nell’era dell’industria 4.0. Sicuramente risulta anacronistico il “modello legislativo” rispetto ai nuovi scenari che si aprono nel mondo del lavoro, in particolar modo per tre aspetti:

  • Utilizzo di dispositivi con schermo inferiore a 10 pollici che non rientrano nel “campo di applicazione”, ma sollevano diverse problematiche, dall’ergonomia al carico di lavoro mentale
  • Lavoro “non stanziale” e “agile” (mobile e smart working) con regolamentazione inesistente o generica sul versante salute e sicurezza.
  • Postazioni di lavoro dotate di videoterminale nell’industria o nei servizi ancora oggi “improvvisate”, o comunque prive di una adeguata progettazione ergonomica, in assenza di una normativa dedicata.

In conclusione, moderne tecnologie e innovative modalità di lavoro evidenziano problematiche percepite con difficoltà, accolte passivamente in una sorta di ‘resistenza culturale’, tipiche delle fasi di profonda trasformazione del mondo produttivo.

Perciò, in questo contesto, quale contributo può offrire il medico competente per rispondere alle nuove domande di sicurezza e salute che ci rivolgono aziende e lavoratori?

Le Best Experienced Pratices di ANMA

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Alcune risposte sono state formulate in occasione della presentazione della BEP ANMA (Best Experienced Practices) nell’ambito del XXX Congresso nazionale Associazione Nazionale Medici d’Azienda (ANMA) a Napoli il 9 giugno 2017.

Le migliore esperienze pratiche condotte dai medici competenti partono dal ‘modello ANMA’ (Ditaranto, 2007) e si sviluppano attraverso le indicazioni del ‘Manuale operativo’ (www.anma.it) che ha da tempo delineato il profilo del medico competente:

  • lavora in squadra;
  • è a conoscenza del contesto in cui opera (struttura, organizzazione, relazioni);
  • è formato su tecniche di comunicazione e di formazione;
  • è integrato nel sistema di prevenzione aziendale;
  • opera attraverso un approccio interdisciplinare.

Prossimamente vedremo i contenuti delle Best Experienced Practices condotte in ANMA e basate su vent’anni di convegni, pubblicazioni ed esperienze sul campo, unitamente alla revisione della letteratura scientifica, con l’obiettivo di fornire un valore aggiunto al ruolo del medico competente per la salute del “videoterminalista”.

Paolo Santucci

Bibliografia

-          Rosenfield M., Computer vision syndrome: a review of ocular causes and potential treatments. Ophthalmic Physiol Opt 2011, 31, 502–515.

-          Santucci P., Idoneità con prescrizioni mirate a problematiche a carico di arti superiori e rachide in una popolazione di video terminalisti, in: Ufficio e Salute, Medico Competente Journal, n°1/2016, marzo 2016.

-          Santucci P., ‘Dalle esperienze sul campo alla proposta di BEP (Best Experienced Practices) per il videoterminalista’, XXX Congresso nazionale Associazione Nazionale Medici d’Azienda (ANMA), Napoli, 9 giugno 2017.

-          Ditaranto D., Saettone M., Santucci P., Bulgheroni C., Come rendere efficiente ed efficace il ruolo del Medico competente nel sistema di prevenzione e di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro: il modello ANMA. XX Congresso Nazionale ANMA, Viareggio 14-16 giugno 2007.