OBBLIGATORIETÀ DEL DOMICILIO DIGITALE

email

  Ricordiamo a tutti i Soci che con il Decreto Legge 76 del 16 luglio u.s., precisamente all’articolo 37, è data effettiva e definitiva attuazione delle disposizioni contenute nel Codice dell’Amministrazione Digitale (D. L. 185/2008 e D. L. 179/2012), contenente l’obbligo di eleggere “domicilio digitale”, che altro non è che un recapito digitale  legato a un indirizzo PEC.

Per i Professionisti  che non comunicano il proprio domicilio digitale all’Albo è sancito l’obbligo di procedere alla diffida ad adempiere da parte dello stesso Ordine entro u termine pari a 30 giorni, scaduto il quale è comminata ex se la sanzione della sospensione dal relativo Albo fino alla comunicazione dello stesso domicilio.

A monte della sanzione dell’Ordine è prevista l’applicazione della sanzione prevista dall’art. 2630 c.c. in misura raddoppiata, oltre all’assegnazione d’ufficio di un nuovo e diverso domicilio digitale.