Diamo evidenza di uno scambio tra un Medico di Medicina Generale ed il Presidente Candura sullo spinoso tema del rapporto tra i due Specialisti nell’affrontare i cc.dd “Lavoratori fragili”.
Obiettivo, come l’Associazione ripete da tempo, è ottenere sinergia al solo scopo di tutelare della salute del paziente/lavoratore.
Una puntualizzazione che ci preme fare è distinguere tra due fattispecie sul tema dei lavoratori fragili poiché sono attualmente in essere due norme distinte con due distinti piani applicativi:
da una parte l’articolo 3, comma 1, lettera b), del DPCM del 08/03/2020 che recita: “ è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro ”;
dall’altra l’articolo 26 del D. L. n. 18 del 17/03/2020 che concerne specificatamente al comma 2 le modalità di trattamento dei lavoratori “ in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché ai lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992 ”.
Per questa seconda norma appare più certo l’intervento preliminare e risolutivo del MMG, laddove viene equiparato al ricovero ospedaliero il tempo trascorso fuori servizio, e si evidenzia come letteralmente già accertato lo stato di disabilità.
In relazione alla c.d. fragilità invece la situazione non è altrettanto chiara poiché il disposto non indica affatto soggetti e modalità mediante le quali rendere evidente lo stato di fragilità. Pertanto, considerato che la massima tutela del paziente/lavoratore passa attraverso un certificato che attesti tale stato, e considerata l’impossibilità di certificare per il Medico Competente, ANMA una volta di più chiede la più ampia collaborazione tra le due figure professionali coinvolte nella valutazione ed accertamento, così da assicurare alla persona la sua tutela.