L’invio online dei certificati medici: la procedura per il MC

certificato

Contributo di G. Briatico Vangosa, past President ANMA
dal MC Journal 4/2017

Il Medico Competente, pur non avendo diretto titolo nell’invio e nella gestione di certificati medici di malattia e di infortunio sul lavoro, può però essere consultato dal datore di lavoro e dal lavoratore sul loro iter valutativo

Premessa

È quindi buona cosa che il Medico Competente conosca l’iter dell’invio online dei certificati medici come disposto dal D.Lgs. 151 del 2015.
Va detto in premessa che la norma citata è tesa a garantire al lavoratore, attraverso le prestazioni previdenziali, la tutela contro l’assenza dal lavoro e quindi, di fatto, la retribuzione: l’INPS, come noto, interviene per l’indennizzo di periodi di inabilità al lavoro, almeno temporanea, causati da stati patologici noti come “malattia comune”(1), mentre l’INAIL interviene per i periodi di inabilità al lavoro provocati da eventi configurabili come “infortunio sul lavoro”(2) o come “malattia professionale”(3).

La procedura

Gli iniziatori della procedura sono i “medici e le strutture sanitarie” che hanno in cura i lavoratori ammalati o infortunati. Costoro hanno l’obbligo di inviare direttamente e online all’Ente che ritengono competente (INPS o INAIL) la certificazione telematica, dando di fatto l’abbrivio all’apertura di una pratica di “malattia comune” o di “infortunio sul lavoro” o di “malattia professionale”.
L’Ente previdenziale a cui è indirizzata la certificazione provvede, al suo ricevimento, all’accertamento che si sviluppa con modalità differenti in funzione dell’Istituto previdenziale interessato.
In caso di “malattia comune” interviene l’INPS che, in genere, avvalla senza ulteriori verifiche la diagnosi e la prognosi formulata dal medico curante, procedendo al riconoscimento della stessa e all’erogazione della prestazione.
Diverso è l’iter per il riconoscimento e l’indennizzo dell‘infortunio sul lavoro, compreso quello in itinere, e della malattia professionale di spettanza dell’INAIL.

L’INAIL accerta e riconosce l’evento attraverso due istruttorie parallele:
a. Un’istruttoria amministrativa rivolta
b. Un’istruttoria medico-legale rivolta.

L’istruttoria medico-legale è rivolta per lo più all’analisi del riconoscimento di malattia professionale che non al riconoscimento dell’infortunio. Essa assume particolare peso nella definizione del nesso di causalità nella malattia professionale, mentre nell’infortunio essa si limita ad esaminare il contenuto della certificazione medica confermando o meno diagnosi e prognosi.

L’istruttoria amministrativa ha invece peso particolare nel riconoscimento dell’infortunio. In questo caso essa deve valutare le modalità dell’infortunio, ovvero cause e circostanze:
1) se l’infortunio è esito di evento traumatico (causa violenta concentrata nel tempo);
2) la tipologia delle lesioni fisiche provocate;
3) il nesso eziologico, cioè l’occasione di lavoro;
4) le cause di disconoscimento quali la mancanza dei requisiti di indennizzabilità quali, ad esempio, l’accertato rischio elettivo nei comportamenti del lavoratore al momento dell’incidente.

Continua…