GESTIONE DELLE PERSONE “FRAGILI” – ULTERIORI SPECIFICAZIONI

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  Non avendo ad oggi avuto risposta ai chiarimenti da noi richiesti, considerando i comunicati emessi da alcune sedi territoriali INPS e parimenti considerando le missive provenienti degli Ordini dei Medici Provinciali si ritiene utile, per sgombrare il campo da ulteriori inciampi, di pubblicare queste specificazioni:

    La dovuta premessa è che nell’attuale situazione di incertezza non siamo preoccupati per le conseguenze che potrebbero derivarne al Medico Competente, bensì per quelle a carico del soggetto fragile, ed in particolare del lavoratore fragile che non trova la giusta tutela sia dal punto di vista della salute che dal punto di vista economico.

      1. in caso di soggetto sottoposto alla misura della quarantena con sorveglianza attiva o della permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva l’assenza dal lavoro è considerata, ex lege [1], come malattia.

      2. in caso di soggetti in possesso del riconoscimento di disabilità ovvero in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita indirizzare alla commissione medico-legale di competenza per ottenere la giustificazione dell’assenza dal lavoro che, come ben specificato dalla normativa d’urgenza [2], si configura come “periodo di ricovero ospedaliero”.

     3. in caso di persone “fragili” esposte per ragioni di lavoro al pericolo di infezione da SARS-CoV-2:

a. lavoratori del comparto sanitario pubblico e privato e b. lavoratori che rientrano nella Circolare del Ministero della Salute del 03/02/2020 dal titolo “Indicazioni per gli operatori dei servizi/esercizi a contatto con il pubblico

applicazione dell’articolo 41 del Testo Unico, con modifica del giudizio di idoneità in funzione delle condizioni della persona e dell’organizzazione dell’Azienda.

     4. tenere presente che la ratio dell’articolo 3, comma 1, lettera b), del DPCM del 08/03/2020 è la tutela della popolazione “fragile”; le indicazioni di ANMA si rivolgono poi nello specifico alla persona al lavoro indipendentemente dall’attività esercitata. Su questo principio il Medico Competente deve collaborare con il Lavoratore e con il Datore di Lavoro per individuare la miglior soluzione organizzativa atta a proteggere la persona dal contagio.

A questo rileva quanto già pubblicato come prassi applicativa.

Si rammenta che il Medico Competente non ha potere di certificare l’assenza dal lavoro per malattia, mentre in caso di infortunio da causa virulenta può certificarne la correlazione con il lavoro ed indicarne la prognosi, laddove operi in strutture sanitarie.


[1] Ai sensi del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, articolo 26, comma 1.

[2] Ibidem, comma 2.