D.L. 159/2025 – LA NUOVA VISITA MEDICA, UNA RIFLESSIONE LEGALE

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  Il Decreto Legge 159/2025 ha fatto sorgere parecchie questioni e molti commentatori si sono già espressi, ANMA ha preferito attendere che le reazioni “a caldo” si placassero ed in realtà per dare il proprio giudizio definitivo sta ancora aspettando la novella legislativa come risulterà dopo l’iter di conversione in legge.

Ma nell’attesa condividiamo la profonda riflessione dell’Avvocato Scudier, Socio fondatore dello Studio Casella&Scudier e componente del Comitato Scientifico ANMA:
il testo, che ANMA condivide, si sofferma in particolare sulla nuova tipologia di visita medica introdotta alla lettera e-quater) del comma 2 dell’articolo 41 del Testo Unico.
Ne riportiamo due estratti, il primo dal corpo del pensiero dell’Avvocato Scudier:

L’art. 17 del D.L. 159 aggiunge, all’elenco tassativo delle visite mediche di cui la sorveglianza sanitaria si compone, una nuova tipologia di visita.
Alla visita preventiva/preassuntiva, alla visita periodica, alla visita su richiesta, alla visita per cambio mansione, alla visita di fine rapporto, alla visita di rientro, si aggiunge una fattispecie del tutto nuova; volendo dare un nome sintetico a questa visita, potremo chiamarla “visita a richiesta del datore di lavoro per ragionevole motivo” o semplicemente “visita per ragionevole motivo”.
Si coglie a prima lettura che questa visita è altro rispetto alle tipologie di visita note; occorre allora esplorarne i caratteri; occorre definirne (i) i presupposti di legittimità; (ii) l’ambito soggettivo di applicazione; (iii) la finalità; (iv) il contenuto; (v) il risultato materiale in cui si concretizza l’operato del MC.
Non occorre invece esplorare l’ambito soggettivo dal lato dell’esecutore: trattandosi di visita medica che fa parte della sorveglianza sanitaria, è fuori discussione che l’unico soggetto legittimato a compierla è il medico competente. Non personale sanitario genericamente inteso, ma nemmeno medici del lavoro che non siano il MC aziendale.

ed il secondo dalle (provvisorie) conclusioni:

La visita per ragionevole motivo:
è l’unica visita che viene effettuata a richiesta del datore di lavoro, al di fuori di un Protocollo Sanitario e di un percorso di sorveglianza sanitaria;
è l’unica visita per la quale l’accertamento dei presupposti di legittimità della visita medesima (il ragionevole motivo) compete esclusivamente al datore di lavoro;
è l’unica visita che può e deve essere eseguita entro uno spazio temporale limitato, cessato il quale la visita non può essere effettuata e comunque diventa inutile rispetto alla sua specifica finalità;
è l’unica visita condizionata, quanto alla sua effettuazione, alla disponibilità del MC nel limitato spazio temporale necessario;
è l’unica visita “a finalità limitata”; essa può e deve verificare esclusivamente se il lavoratore è sotto effetto di alcol o di sostanze;
è l’unica visita “a contenuto obbligato”; il MC può e deve compiere esclusivamente gli accertamenti previsti dall’ordinamento per la specifica finalità;
è l’unica visita che non ha per oggetto la valutazione della idoneità del lavoratore alla mansione specifica e che non si colloca all’interno del generale percorso di sorveglianza sanitaria.
“.

Invitiamo naturalmente alla lettura integrale del documento.

  Nelle more della conversione comunque l’Associazione si è fatta parte attiva del processo proponendo due emendamenti al testo del Decreto Legge:
per l’articolo 5 del D.L. 159 ha inteso prevenire una stortura del sistema chiedendo che siano audite le Società Scientifiche della Medicina del Lavoro al momento dell’avvio dei lavori per la rivisitazione dell’Accordo Stato-Regioni circa le condizioni e modalità per l’accertamento della tossicodipendenza e dell’alcol dipendenza

Art. 5 - Interventi in materia di prevenzione e di formazione
1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
[omissis]
e) all’articolo 41, il comma 4 -bis è sostituito dal seguente:
«4 -bis . Entro il 31 dicembre 2026, mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, concluso previa consultazione delle parti sociali, vengono rivisitate le condizioni e le modalità per l’accertamento della tossicodipendenza e dell’alcol dipendenza. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, trascorsi sessanta giorni dal termine di cui al primo periodo, è autorizzato a intervenire con proprio decreto per l’attuazione di quanto stabilito dal medesimo primo periodo.»
[omissis]
Art. 5 - Interventi in materia di prevenzione e di formazione
1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
[omissis]
e) all’articolo 41, il comma 4 -bis è sostituito dal seguente:
«4 -bis . Entro il 31 dicembre 2026, mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, concluso previa consultazione delle parti sociali e delle Società Scientifiche della Medicina del Lavoro, vengono rivisitate le condizioni e le modalità per l’accertamento della tossicodipendenza e dell’alcol dipendenza. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, trascorsi sessanta giorni dal termine di cui al primo periodo, è autorizzato a intervenire con proprio decreto per l’attuazione di quanto stabilito dal medesimo primo periodo.»
[omissis]

  quanto all’articolo 17 ha proposto lo stralcio integrale dall’impianto normativo della visita medica introdotta alla lettera e-quater) del comma 2 dell’articolo 41

Art. 17 - Sorveglianza sanitaria e promozione della salute
1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modifiche:
[omissis]
d) all’articolo 41:
1) al comma 2, dopo la lettera e -ter) è aggiunta la seguente:
«e -quater ) visita medica, effettuata prima o durante il turno lavorativo, in presenza di ragionevole motivo di ritenere che il lavoratore si trovi sotto l’effetto conseguente all’uso di alcol o di sostanze stupefacenti o psicotrope, finalizzata alla verifica che il lavoratore non si trovi sotto effetto delle predette sostanze, per le attività lavorative ad elevato rischio infortuni individuate ai sensi dell’articolo 15 della legge 30 marzo 2001, n. 125, e dell’articolo 125 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di controlli relativi all’assunzione di alcool e di sostanze stupefacenti, psicotrope o psicoattive.»;
[omissis]
Art. 17 – Sorveglianza sanitaria e promozione della salute
1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modifiche:
[omissis]
d) STRALCIATO
[omissis]