“DECRETO FISCALE” E RIFLESSI SUL D.LGS. 81/2008

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   È stata pubblicata  in Gazzetta Ufficiale il 20 dicembre scorso la Legge 215/2021 di conversione del Decreto Legge 146/2021, il c.d. decreto fiscale.

La legge incide sul Testo Unico andando a modificare gli articoli 7, 8, 13, 14, 18, 19, 26, 37, 51, 52, 55, 56, 79 e 99.


Riportiamo in breve le principali novità:

 L’art. 13 “apre”  all’INL la vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

 All’art. 14 si confermano alcune competenze all’INL che “ adotta un provvedimento di sospensione, quando riscontra che almeno il 10 per cento dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell’accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro nonché, a prescindere dal settore di intervento, in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro [...]“. L’intero articolo è sostituito da nuova formulazione con – quindi – l’estensione all’INL di alcune competenze di vigilanza e ispezione riconosciute prima esclusivamente alle ASL.

 L’art. 19 prevede ora nuovi compiti e responsabilità per il preposto, che ha il dovere di:

  • sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei Lavoratori degli obblighi di legge e delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza
  • sovrintendere e vigilare sul corretto uso dei mezzi di protezione collettivi e dei DPI
  • quando rileva comportamenti non conformi rispetto a disposizioni e istruzioni del Datore di Lavoro e dirigenti rispetto alle misure, ai dispositivi e agli strumenti protezione collettiva e individuale, è obbligato ad intervenire per modificare il comportamento non conforme provvedendo a fornire le necessarie indicazioni di sicurezza. E se le disposizioni non vengono attuate e persiste l’inosservanza rilevata, dovrà interrompere l’attività del Lavoratore e informare i superiori diretti
  • interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare al Datore di Lavoro e al dirigente le non conformità rilevate qualora rilevi deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la sua attività di vigilanza

 Procedendo all’art. 37, in sintesi, la nuova formulazione prevede che “il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevano un’adeguata e specifica formazione” sui temi di salute e sicurezza sul lavoro, indicando un aggiornamento biennale. Quindi, il DdL è equiparato agli altri soggetti tenuti a seguire la formazione dedicata. Le attività di formazione dovranno svolgersi esclusivamente in presenza. Oltre alla formazione, è previsto un aggiornamento periodico, in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Inoltre l’addestramento del personale dovrà consistere di prove pratiche riguardanti gli usi corretti delle attrezzature e degli impianti aziendali, dei materiali e dei dispositivi di protezione individuale obbligatori. Vengono previste anche delle esercitazioni applicative per le “procedure di lavoro in sicurezza”.

Entro il 30 giugno 2022 la Conferenza Stato-Regioni e Provincie Autonome dovrà adottare un “accordo nel quale provvede all’accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica” di quanto previsto dalla legge 215. In particolare nell’accordo bisognerà individuare durata e contenuti minimi nonché modalità della formazione obbligatoria a carico del DdL e stabilire come si svolgerà la verifica finale obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori e le modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.

 Le modifiche all’art. 51 da segnalare sono che i dati comunicati dagli organismi paritetici, comprendenti anche quelli delle aziende che hanno partecipato, saranno utilizzati ai fini della individuazione di criteri di priorità nella programmazione della vigilanza e di criteri di premialità nell’ambito della determinazione degli oneri assicurativi da parte dell’INAIL. Per la definizione dei criteri su richiamati si terrà conto del fatto che le imprese facenti parte degli Organismi Paritetici aderiscono ad un sistema paritetico volontario che ha come obiettivo primario la prevenzione sul luogo di lavoro.

Ove previsto le modifiche sono “assistite” da una sanzione penale piuttosto severa.

Rimandiamo al testo integrale per i dettagli e le altre modifiche qui non commentate.