COVID-19 – LE ULTIME DECISIONI – RESTA APERTO IL NODO DEI “FRAGILI”

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  Come tutti sappiamo in data 29 luglio il Consiglio dei Ministri ha prorogato, con propria delibera, al 15 ottobre prossimo lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da esposizione al virus SARS-CoV-2.

Il giorno seguente è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale – n.190 – il Decreto Legge n. 83 del 30 luglio 2020, il quale ha prorogato alla data del 15 ottobre 2020 l’efficacia di una serie di disposizioni e misure in precedenza adottate per la gestione dell’emergenza COVID-19 quali il reclutamento dei MMG e dei PLS, quelle per la permanenza in servizio del personale sanitario, per l’assunzione degli Specializzandi, per l’abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo e per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a personale sanitario, per il potenziamento delle reti di assistenza territoriale, per la disciplina delle aree sanitarie temporanee, per l’avvio di specifiche funzioni assistenziali per l’emergenza COVID-19 e per le USCA; nonché per le disposizioni relative – fra le altre – alla produzione di mascherine chirurgiche e DPI finalizzate a facilitare l’acquisizione di dispositivi di protezione e medicali, alla distribuzione dei farmaci agli assistiti e di sperimentazione dei medicinali per l’emergenza epidemiologica, alla tutela dei lavoratori e della collettività; sul trattamento dei dati personali nel contesto emergenziale, per il potenziamento dell’assistenza ai connazionali all’estero in situazione di difficoltà.

  Venendo a temi più strettamente connessi all’attività professionale del MC citiamo senz’altro l’obbligo per le attività produttive industriali e commerciali di rispettare i contenuti dei protocolli condivisi, obbligo tuttora vigente poiché de facto prorogato al 15 ottobre.

  Ancora di maggior rilievo per il MC è la proroga al 31 ottobre delle disposizioni relative al lavoro in “modalità agile” per i lavoratori con disabilità o loro familiari e per le persone immunodepresse o loro familiari (ex art. 39 del D.L. 18 del 17/03/2020 convertito con modificazioni dalla L. 27 del 24/04/2020) e per i genitori di figli di età inferiore a 14 anni ed i “lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che possono caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità” (come recita l’art. 90 del D.L. 34 del 19/05/2020 convertito con modificazioni dalla L. 77 del 17/07/2020).

In quest’ultimo caso il diritto allo svolgimento delle prestazioni di lavoro in modalità agile è riconosciuto sulla base delle valutazioni del MC, ed in tutte le ipotesi sopra citate vale la condizione chetale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa”.

Ed a proposito di quest’ultima nota – la compatibilità o viceversa la non compatibilità delle caratteristiche della prestazione lavorativa – riteniamo di suggerire di nuovamente chiedere al Datore di Lavoro di informare i propri dipendenti delle attuali possibilità indicate dalle proroghe normative, eventualmente di rivalutare i soggetti fragili che si riaffacciano al lavoro e di segnalare il proprio parere in merito all’allontanamento dal lavoro al Datore di Lavoro.

L’esperienza ci ha insegnato che non tutti i lavoratori potranno essere ammessi al regime dello smart working in relazione alla loro mansione lavorativa, i “blue collar” saranno esclusi per ovvi motivi. In questi casi l’impegno del MC è rafforzare le misure di protezione per annullare o rendere il più possibile compatibile la prestazione lavorativa in funzione del rischio di contagio. Si presenteranno, come già si sono presentati, casi in cui la prestazione lavorativa in presenza può comportare un alto indice di rischio, consigliandone l’astensione. Presumibilmente resterà non sciolto il nodo relativo al trattamento economico, fra l’altro gravato dalla cessazione dei benefici relativi al calcolo del comporto della malattia, ma chiaramente questo argomento esula dalle competenze e dalle possibilità di operare del MC.