CIRCOLARE DI AGGIORNAMENTO E CHIARIMENTO IN PARTICOLARE SULLA “FRAGILITÀ”

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  L’Associazione ha ricevuto ed inoltra – attraverso i suoi canali – la Circolare a firma congiunta del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che precisa ed aggiorna quanto pubblicato in data 29 aprile u.s..

Lasciando alla lettura integrale del testo ogni altra considerazione ci limitiamo ad evidenziare alcuni aspetti:

  il primo – positivo – è la definizione di “fragilità” svincolata dalla fascia di età del soggetto: ora la “fragilità” è evidenziata da uno stato di salute gravato da patologie pregresse che possono determinare a seguito di infezione da SARS-CoV-2 esiti maggiormente negativi od infausti; inoltre saranno da tenere in considerazione le nuove conoscenze che matureranno sia in campo clinico che di tipo epidemiologico. Riteniamo molto importante questo passaggio sia per una questione di equità che per opportunità scientifica considerando che l’accezione precedente ha determinato notevoli problematiche applicative;

  parimenti da sottolineare è il richiamo a fornire una precisa documentazione sanitaria a supporto della condizione di fragilità su cui il Medico Competente possa basarsi per giustificare la richiesta del lavoratore. Allo scopo e per uniformare la definizione di fragilità sarebbe opportuno richiamare attraverso indicazioni specifiche le fonti bibliografiche accreditate;

 un aspetto che invece preoccupa non poco riguarda le situazioni lavorative nelle quali per un lavoratore fragile non è applicabile lo smart working (ad esempio lavoratori del settore manifatturiero o delle costruzioni) e non sono più in vigore le “protezioni emergenziali” quo ante. Per queste fattispecie la Circolare indica chiaramente che il MC è chiamato ad esprimere un giudizio di inidoneità temporanea legato all’emergenza sanitaria, responsabilità giusta ed innegabile, dalla quale però possono discendere conseguenze che possono incrinare il rapporto di fiducia che deve intercorrere tra Medico Competente, lavoratore, Datore di Lavoro, rappresentanze sindacali, poiché nell’ambito della “fragilità” un giudizio di inidoneità temporanea determina presumibilmente l’allontanamento dal lavoro con le relative conseguenze economiche.

A giudizio di ANMA la partita non è e non deve rimanere di competenza dei MC ma dev’essere raccolta dalle Parti Sociali.

Non resta che rimandare alla lettura degli allegati e della nota operativa ANMA pubblicata qualche settimana fa per la “applicazione pratica” di quanto nella lettera della Circolare.

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