Visto l’approssimarsi della fine del triennio formativo e considerato quanto disposto dal “nuovo”¹ articolo 38 del Testo Unico abbiamo interrogato il Ministero della Salute in merito all’automatismo nel controllo dei requisiti per la permanenza nell’elenco dei MC.
Purtroppo la risposta è stata che “nelle more dell’attuazione dell’articolo 1, comma 1, lettera c), della legge 203/2024 … resta fermo quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e dal D.M. 4 marzo 2009“, pertanto nel prossimo gennaio sarà necessario – ancora – inviare la consueta PEC al Ministero - ed in copia al proprio Ordine provinciale di appartenenza – con la autocertificazione ECM con copia del proprio documento di riconoscimento.
¹ Il comma 4-bis dell’articolo 38 del Decreto 81/2008 – introdotto dalla Legge 203/2024 – recita infatti «Il Ministero della Salute, utilizzando i dati registrati nell’anagrafe nazionale dei crediti formativi del programma di educazione continua in medicina, verifica periodicamente il mantenimento del requisito di cui al comma 3, ai fini della permanenza nell’elenco dei medici competenti di cui al comma 4»




