Medico Competente e Obbligo di trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria dei dati delle spese sanitarie ai fini della dichiarazione dei redditi 2016: le prestazioni erogate dal Medico Competente dovrebbero non rientrare tra quelle soggette a tale obbligo.
Con il Decreto Ministeriale del 31 luglio u.s. la Ragioneria dello Stato ha regolato le Specifiche tecniche e modalità operative relative alla trasmissione telematica delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria da rendere disponibili all’Agenzia delle entrate per la dichiarazione dei redditi precompilata a partire da quella del 2016, cioè con riferimento alle spese sanitarie 2015.
Dalla lettura del Decreto sopra citato (DM 31 luglio 2015 Ministero dell’Economia e delle Finanze Specifiche tecniche e modalità operative relative alla trasmissione telematica delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria, da rendere disponibili all’Agenzia delle entrate per la dichiarazione dei redditi precompilata) sembra emergere che:
- il Medico Competente risulti sgravato da questo obbligo poiché le prestazioni erogate non sono a favore “dell’assistito”, come definito dalla norma in oggetto, ma a favore di un’impresa che non rientra nella fattispecie fiscale richiamata dalla norma.
- qualora invece il Medico Competente dovesse erogare una prestazione diretta ad un lavoratore (visita specialistica, consulenza, etc.), questa dovrà essere trasmessa al Sistema Tessera Sanitaria in quanto l’assistito può richiederne la detrazione fiscale nel proprio modello 730.
Infatti dalle definizioni contenute nell’articolo 1 del DM in questione si evince che i dati delle spese sanitarie da trasmettere sono riferiti alle prestazioni erogate da:
- “SSN”: il Servizio Sanitario Nazionale, istituito con la legge 23 dicembre 1978 n. 833;
- “strutture sanitarie”: le strutture di cui all’articolo 3, comma 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 (Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi, le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari, le farmacie, pubbliche e private, i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati per l’erogazione dei servizi sanitari e gli iscritti all’Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri, inviano al Sistema tessera sanitaria, secondo le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo 2008, attuativo dell’articolo 50, comma 5-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, i dati relativi alle prestazioni erogate nel 2015 ad esclusione di quelle già previste nel comma 2, ai fini della loro messa a disposizione dell’Agenzia delle entrate. Le specifiche tecniche e le modalità operative relative alla trasmissione telematica dei dati, sono rese disponibili sul sito internet del Sistema tessera sanitaria);
- “medici”: i medici iscritti all’albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri
a favore dell’“Assistito” che per definizione è il soggetto che ha diritto all’assistenza sanitaria nell’ambito del SSN.
Ricordiamo che comunque quanto fin qui detto ha carattere puramente indicativo e che gli organi istituzionali deputati, potrebbero dare nuove e/o diverse indicazioni in proposito.
ANMA quindi, non assume alcuna responsabilità per le indicazioni date in questa nota e raccomanda vivamente, su una questione così complessa, di confrontarsi comunque con il proprio fiscalista/commercialista.
Per approfondire l’argomento, anche al fine di un più efficace confronto con il proprio commercialista, alleghiamo la nota predisposta dal nostro consulente fiscale Dott. Fabrizio Pascale.