ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO. UNA NOTA PER IL MEDICO COMPETENTE

alternanza-scuola-lavoro

alternanza-scuola-lavoroStudenti impiegati in azienda in progetti di alternanza scuola-lavoro

Riteniamo opportuno segnalarvi che per effetto della legge n.107/2015,  dal corrente anno scolastico l’alternanza scuola-lavoro (metodologia didattica che consente agli studenti che frequentano gli istituti di istruzione superiore di svolgere una parte del proprio percorso formativo presso un’impresa o un ente) è obbligatoria per gli studenti del terzo e del quarto anno ma per l’anno prossimo (a.s. 2017-2018) coinvolgerà tutti gli studenti dell’ultimo triennio.

Durante il primo periodo di applicazione di questo riformato regime sono emerse numerose criticità operative da parte sia delle imprese ospitanti che delle scuole, riguardanti le questioni più disparate, tra cui la Sorveglianza Sanitaria.

Secondo il MIUR (Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca) lo studente impegnato in percorsi di alternanza rientra nella definizione di lavoratore come riportato nell’art. 2, c. 1, lett. a) del D. Lgs. n. 81/2008 (“persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari”).

Quindi anche gli studenti impegnati nei progetti di alternanza scuola-lavoro rientrano a tutti gli effetti tra i soggetti tutelati equiparati ai lavoratori dal D. Lgs. n.81/2008, devono essere costantemente guidati da una o più figure preposte alla realizzazione del percorso formativo (c.d. tutor) e occupati conformemente a quanto previsto dalla Convenzione con l’istituto scolastico. Per permettere ciò l’azienda ospitante deve provvedere a garantire allo studente: una Valutazione dei Rischi che tenga conto anche dell’età e dell’inesperienza, l’informazione, la formazione, l’addestramento, la Sorveglianza Sanitaria e l’utilizzo di ambienti di lavoro e attrezzature rispondenti ai requisiti previsti dalla vigente normativa antinfortunistica, nonché dotarlo dei DPI (scarpe antinfortunistiche, guanti di protezione, elmetti, etc.) necessari (a tal proposito è possibile concordare nella Convenzione il soggetto a carico del quale rimane l’onere economico della relativa spesa).

In particolare si evidenzia che, trattandosi nella maggior parte dei casi di soggetti minorenni, questi non potranno essere impegnati nelle fasce orarie notturne e andranno sottoposti a SS qualora siano esposti a rischi per i quali la stessa è obbligatoria secondo quanto previsto dall’art. 41 del D. Lgs. n.81/2008. Si precisa inoltre che il MIUR nella Lettera Circolare n.3355/2017, ha affermato che agli studenti minorenni impiegati in progetti di alternanza non è applicabile il regime speciale previsto dalla legge n.977/1967, in quanto non sussiste un rapporto di lavoro.

Diversa è, invece, la situazione di lavoratori minorenni occupati in base ad un contratto di lavoro (di apprendistato o di altra tipologia contrattuale) anche occasionale, che secondo quanto stabilito dalla Corte di Cassazione rientrano nel regime della citata legge n. 977/1967, quindi soggetti anche ai divieti di cui all’allegato 1 di tale legge, e sono pertanto ancora da sottoporre a visita preventiva (e visite periodiche) anche se non sono esposti a rischi per i quali è obbligatoria la Sorveglianza Sanitaria secondo la norma dell’art. 41 del D. Lgs. n.81/2008. Per questa ipotesi però la visita dovrà essere effettuata dal Medico curante del minore che rilascerà un certificato medico d’idoneità al lavoro da consegnare al Datore di Lavoro.

Si precisa, infine, che in caso d’infortunio o di malattia professionale degli studenti impegnati in progetti di alternanza scuola-lavoro l’obbligo di effettuare la denuncia ricade sul Dirigente scolastico, salvo diversamente stabilito in ambito convenzionale.

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Un ringraziamento al Dottor Mauro Valsiglio – membro del Consiglio Direttivo e Segretario Regionale per l’Emilia Romagna – per il suggerimento e la prima stesura della presente nota destinata ai Soci ANMA