AGGIORNAMENTO ELENCO SOSTANZE PSICOTROPE

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Altre “droghe” si aggiungono alla tabella delle sostanze stupefacenti e psicotrope: leggiamo sulla GU n. 82 del 8 aprile u.s. che il Ministro della Salute ha aggiornato le tabelle contenenti l’indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al DPR 309/1990, inserendo due “nuove sostanze”.
Si ricorda che le sostanze con potere tossicomanigeno e oggetto di abuso sono inserite nelle tabelle in ordine decrescente di potenziale di abuso e capacità di indurre dipendenza.

Nella tabella I sono state introdotte le sostanze 3,4-EtPV; αMPip-isoesanofenone identificate per la prima volta in Europa e trasmesse dall’Osservatorio europeo sulle droghe e le tossicodipendenze (EMCDDA) – ora EUDA (Agenzia dell’Unione Europea sulle droghe) – al punto focale italiano nel mese di luglio 2024:
appartengono alla classe dei catinoni sintetici identificati per la prima volta in Europa durante operazioni di sequestro in Germania tra dicembre ’23 e gennaio ’24. Le molecole erano già monitorate in Italia in quanto analoghi strutturali del 2-amino-1-fenil-1-propanone.
Il catinone è un alcaloide monoaminico presente nell’arbusto Catha edulis (khat) ed è chimicamente simile all’efedrina, alla catina, e ad altre anfetamine. Probabilmente è il principale contributo all’effetto stimolante della Catha edulis. Il catinone differisce da molte altre anfetamine in quanto ha un gruppo funzionale chetonico. Altre fenetilamine che condividono questa struttura includono gli stimolanti metcatinone, l’MDPV, il mefedrone e l’antidepressivo bupropione.

Nella tabella IV è stato inserito il carisoprodol, fino al 2007 componente del Soma Complex la cui autorizzazione all’immissione in commercio per il trattamento del dolore lombare acuto è stata sospesa dal 2008 nell’Unione europea a seguito di una raccomandazione dell’EMA a causa di evidenziati rischi di abuso e dipendenza oltre che di intossicazione e compromissione psicomotoria, con rischi superiori ai benefici. Oggi la sostanza è reperibile sul mercato per uso “ricreazionale”.

Segnaliamo quanto sopra anche se la precisazione non ha un diretto impatto sulla attività del Medico Competente considerato che le sostanze d’abuso da testare nel controllo tossicologico sono e restano quelle elencate negli Schemi d’Intesa del 2007/2008.