AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO CONDIVISO DEL 30 GIUGNO 2022

aggiornamento-protocollo-condiviso

  Ieri, 30/06/2022, i Ministri della Salute e del Lavoro, le Associazioni Datoriali e i Sindacati hanno firmato un aggiornamento del Protocollo condiviso. In pratica poche sono le sostanziali novità:

 1. INFORMAZIONE. Nulla di nuovo: il Datore di Lavoro, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa i Lavoratori e chiunque entri nel luogo di lavoro del rischio di contagio da COVID-19 e delle misure adottate per contrastarlo.

 2. INGRESSI E USCITE. Rimane la possibilità (non obbligo) di misurare la temperatura, mentre resta vietato l’accesso ai luoghi di lavoro con temperatura corporea superiore a 37,5°. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherina FFP2 ove non ne fossero già dotate; non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma contattare nel più breve tempo possibile il proprio Medico curante e seguire le sue indicazioni.
Orari di entrata e uscita vanno ancora scaglionati , per quanto possibile, per evitare assembramenti. I percorsi di entrata e uscita devono essere il più possibile differenziati.

 3. APPALTI. L’azienda committente è tenuta a dare, all’impresa appaltatrice, completa informativa dei contenuti del Protocollo aziendale e deve vigilare affinché i Lavoratori della stessa o di imprese terze che operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale, ne rispettino integralmente le disposizioni.
I Datori di Lavoro, tramite il MC ove presente,  devono avvertire il committente e questi deve avvertire tutti i Datori di Lavoro delle aziende appaltatrici della presenza di un soggetto positivo.

 4. PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA, RICAMBIO DELL’ARIA.  Nulla di nuovo. Il Datore di Lavoro deve garantire la pulizia giornaliera dei luoghi di lavoro e la sanificazione periodica. Nel caso di riscontrata positività all’interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione dei medesimi, nonché alla loro ventilazione. Occorre garantire la pulizia, a fine turno, e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch e mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici che nei reparti produttivi, anche con riferimento alle attrezzature di lavoro di uso promiscuo. In tutti gli ambienti di lavoro vengono adottate misure che consentono il costante ricambio dell’aria, anche attraverso sistemi di ventilazione meccanica controllata.

 5. MASCHERINE. Come è noto non vige più l’obbligo di portare mascherine, nemmeno nei luoghi di lavoro. Il protocollo tuttavia raccomanda l’uso di FFP2 in alcune circostanze:

  • ambienti chiusi e condivisi da più lavoratori
  • ambienti di lavoro aperti al pubblico o all’utenza
  • quando non sia possibile garantire un distanziamento sociale di almeno un metro
  • per i soggetti fragili
  • specifiche indicazioni per alcune mansioni o gruppi di Lavoratori fornite dal Servizio di prevenzione (RSPP) o dal MC.

6. GESTIONE SPAZI COMUNI.  L’accesso agli spazi comuni come mense, spogliatoi, distributori di bevande o snack, saranno comunque contingentati, con la previsione di una ventilazione continua dei locali.

 7. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA. Nel caso in cui sul luogo di lavoro una persona  sviluppi febbre (temperatura corporea superiore a 37,5° C) e sintomi di infezione respiratoria o simil-influenzali lo deve dichiarare immediatamente al Datore di Lavoro o all’ufficio del personale e si dovrà procedere all’isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria. La persona sintomatica deve essere subito dotata – ove già non lo fosse – di mascherina FFP2.

  8. LAVORATORI FRAGILI.  Il protocollo ricorda solo la normativa vigente, che qui brevemente si riassume:

  • Lavoratori invalidi con connotazione di invalidità di gravità o con certificazione rilasciata dagli organi legali competenti: regime speciale scaduto il 30/06/2022;
  • Lavoratori certificati come fragili dai MMG secondo le disposizioni di cui al  Decreto del Ministro della Salute, di concerto con i Ministri del Lavoro e delle Politiche Sociali e per la Pubblica Amministrazione del 03/02/2022: regime speciale scaduto il 30/06/2022;
  • Lavoratori  che rientrano nel campo di applicazione  di cui all’art. 90, commi 1 e 2, D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni in L. n. 77/2020, hanno diritto allo smart working (ma non alla malattia),  sulla base delle valutazioni dei MC nell’ambito della Sorveglianza Sanitaria, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa (art. 10, comma 2, Allegato B, D.L. n. 24/2022): regime speciale che scadrà il 31/07/2022.

Le Parti Sociali hanno chiesto al Governo la proroga del regime speciale per i lavoratori fragili al 31/12/2022. Tale richiesta, tuttavia, potrà essere accolta solo con specifico atto normativo.

 9. SORVEGLIANZA SANITARIA.  Nulla di nuovo: continua come prima

10. LAVORO AGILE. Le Parti Sociali ritengono il lavoro agile uno strumento molto utile per il contenimento del contagio ed auspicano quindi che sia ulteriormente prorogata la possibilità di ricorrere allo strumento del lavoro agile emergenziale disciplinato dall’art. 90, commi 3 e 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.