AGGIORNAMENTI SULLA CERTIFICAZIONE VERDE

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  Ieri, 23 settembre, con la Circolare del Ministero della Salute n. 42957, il Ministero stesso ha riconosciuto validi ai fini della emissione della Certificazione verde COVID-19 altre tre vaccini, e specificamente:

Covishield (Serum Institute of India), prodotti su licenza di AstraZeneca

R-CoVI (R-Pharm), prodotto su licenza di AstraZeneca

Covid-19 vaccine-recombinant (Fiocruz), prodotto su licenza di AstraZeneca

oltre ai vaccini “per i quali il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio è lo stesso dell’Unione Europea” di cui la lista completa è contenuta nell’allegato 1 alla Circolare.

 


 

  In data 21 settembre invece è stato emanato il Decreto Legge 127/2021 che prevede un obbligo generalizzato di possesso ed esibizione, a richiesta, della Certificazione verde COVID-19 per l’accesso ai luoghi di lavoro.

Di seguito i punti salienti:

AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

L’obbligo riguarda tutte le Pubbliche Amministrazioni ed inoltre il personale di Autorità Indipendenti, CONSOB, COVIP, Banca d’Italia, Enti Pubblici economici ed Organi di rilevanza costituzionale. Medesimo vincolo anche per i titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice. L’obbligo è esteso ai soggetti, anche esterni, che svolgono a qualsiasi titolo attività lavorativa o formativa (ad esempio stagisti, tirocinanti, etc.) e ai volontari presso le PP.AA.. L’obbligo decorre dal 15/10 p.v. e permane sino al 31/12/2021, termine dello stato di emergenza.

I Datori di Lavoro entro il 15 ottobre devono definire le modalità per l’organizzazione delle verifiche; i controlli dovranno essere effettuati preferibilmente all’accesso ai luoghi di lavoro e, nel caso, anche a campione. Devono essere individuati con atto formale dal Datore di Lavoro i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni.

LAVORO PRIVATO

Sono tenuti a possedere e ad esibire su richiesta i Certificati verdi, per accedere ai luoghi di lavoro, coloro che svolgono attività di lavoro dipendente o autonomo nel settore privato.

Termini temporali ed obblighi del Datore di Lavoro sono i medesimi sopra indicati.

SANZIONI

Il D.L. prevede che il personale senza Certificazione verde sia considerato assente ingiustificato senza diritto alla retribuzione, senza conseguenze disciplinari e con la conservazione del rapporto di lavoro.

Per coloro che sono colti senza valida Certificazione verde sul luogo di lavoro è prevista una sanzione pecuniaria da €600,00 a €1.500,00, ferme le conseguenze disciplinari; per i Datori di Lavoro che non abbiano verificato il rispetto delle regole e/o non abbiano predisposto adeguate modalità di verifica è prevista sanzione da €400,00 ad €1.000,00.

ESENZIONI

Le disposizioni del Decreto non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo quanto definito dal Ministero della salute.

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