DECRETO LEGGE 24 DEL 24 MARZO 2022

decreto-24-marzo-2022

  È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24/03/2022 il Decreto Legge 24/2022, un testo affatto di facile lettura in quanto modifica norme precedenti per definire le nuove regole antiCOVID-19.
Di seguito una sintesi dei principali adempimenti relativi al lavoro:

1. Lavoratori Fragili  Colpo di scena: contrariamente a quanto riportato in tutte le bozze dei giorni scorsi, il termine del 31/03/2022 non è stato prorogato. Dal 1° aprile quindi non vige più l’obbligo per i Datori di Lavoro di disporre modalità di lavoro agile per i Lavoratori fragili, parimenti questi ultimi perdono il diritto di rimanere in malattia in regime di ricovero ospedaliero. Resta la libertà del Datore di Lavoro di disporre lo smart working, se ritenuto opportuno e possibile.
Si ribadisce che il Medico Competente, al contrario, non ha alcuna possibilità di disporre o prescrivere la modalità agile per l’esecuzione delle prestazioni lavorative, che è prerogativa del datore di lavoro. Il medico competente potrà, se del caso e se richiesto, esprimere un parere in merito, non vincolante per il datore di lavoro.
Il provvedimento ha sollevato molte proteste da parte dei Sindacati, per cui non si esclude che la proroga possa essere reintrodotta.

2. Smart working  È stata confermata al 30/06/2022 la proroga per disporre il lavoro agile con modalità semplificate e senza l’accordo individuale per i lavoratori del settore privato. Il settore pubblico ha già proprie regole.

3. Accesso ai luoghi di lavoro  Dal 1° aprile non sarà più chiesto il Green Pass Rafforzato, sarà sufficiente esibire la Certificazione Verde Base ottenibile anche mediante un test con esito negativo.
Fanno eccezione il personale sanitario, per il quale persiste l’obbligo di vaccinazione come requisito per lavorare, ed il personale scolastico che senza vaccinazione dovrà essere adibito ad altre mansioni (non si potrà quindi insegnare ma non si perderà lo stipendio).
Vige poi ancora l’obbligo vaccinale per tutti i Lavoratori ultracinquantenni, ma questi, pur essendo passibili della sanzione amministrativa, possono comunque accedere ai luoghi di lavoro anche solo con il Green Pass Base.

3. Certificazione Verde  Dal giorno 01/05/2022 scompare il Green Pass per ogni attività.
Dal 01/04/2022 il Green Pass (né Base né Rafforzato) non è più necessario nelle seguenti attività:

  • bar, ristoranti, attività sportive all’aperto
  • negozi, attività commerciali, uffici pubblici, poste, banche, musei e altri luoghi di cultura, parchi divertimento e centri termali, feste all’aperto, impianti di risalita all’aperto
  • mezzi di trasporto pubblico locale (come metropolitane, autobus o tram)
  • hotel e strutture ricettive, con relativi ristoranti per chi vi alloggia

Il  Green Pass Base resta necessario invece sino al 30/04/2022 per:

  • mense e catering continuativo su base contrattuale
  • servizi di ristorazione svolti al banco o al tavolo, al chiuso, in qualsiasi esercizio
  • concorsi pubblici
  • corsi di formazione pubblici e privati
  • colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati, all’interno degli istituti penitenziari per adulti e minori
  • partecipazione del pubblico agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono all’aperto
  • mezzi di trasporto a lunga percorrenza.

La Certificazione Verde Rafforzata è necessario sino al 30/04/2022 per:

  • servizi di ristorazione svolti al banco o al tavolo, al chiuso
  • piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, per le attività che si svolgono al chiuso
  • convegni e congressi;
  • centri culturali, centri sociali e ricreativi, per le attività che si svolgono al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione
  • feste comunque denominate, conseguenti e non conseguenti alle cerimonie civili o religiose, nonché eventi a queste assimilati che si svolgono al chiuso
  • attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò
  • attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati
  • partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono al chiuso.

4. Quarantena per contatti stretti Dal 01/04/2022 non sussiste più l’obbligo di quarantena per i contatti stretti, vaccinati o non vaccinati. Il contatto stretto dovrà applicare il regime dell’autosorveglianza per 10 giorni con mascherina FFP2. Il tampone sarà necessario solo in caso di comparsa di sintomi.
Permane invece l’obbligo di isolamento per i casi confermati.

5. Obbligo mascherine Fino al 30 aprile è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 nei seguenti casi:

  • in tutti i luoghi al chiuso, con esclusione delle abitazioni private
  • per l’accesso ai seguenti mezzi di traporto e per il loro utilizzo:
    • aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
    • navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;
    • treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;
    • autobus adibiti a servizi di trasporto di persone su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
    • autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;
    • mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale;
    • mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado;
    • funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento, con finalità turistico-commerciale e anche ove ubicate in comprensori sciistici;
  • per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati
  • per gli eventi e le competizioni sportive
  •  in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, al chiuso è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, ad eccezione del momento del ballo.

Non hanno l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:

  • i bambini di età inferiore ai sei anni
  • le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con un disabile in modo da non poter fare uso del dispositivo
  • I soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.

Il Decreto contiene inoltre ulteriori disposizione relative ad attività scolastiche ed altre situazioni di vita sociale. Essendo, come si è detto, di lettura assai faticosa con continui rimandi a modifiche di norme precedenti, sarà utile una nuova riflessione nei giorni prossimi per provare a comprenderne bene tutti i cambiamenti.

Segnaliamo infine la nota di Confindustria del 18/03/2022 che consiglia alle organizzazioni di continuare ad applicare i Protocolli Aziendali di Sicurezza quali strumenti per assicurare la protezione dell’attività imprenditoriale e dei Lavoratori, considerato anche che i dati epidemiologici confermano che il rischio da contagio non è ancora venuto meno nemmeno per le fasce di popolazione più protette dalla vaccinazione.