Domanda:
Le visite mediche al riento dopo 60 giorni di assenza sono dovute anche ai lavoratori che NON sono soggetti a sorveglianza sanitaria? Grazie.
Risposta:
La visita medica precedente alla ripresa del lavoro a seguito di un’assenza per motivi di salute superiore ai sessanta giorni continuativi, disposta dall’art. 41, comma e-ter) del Testo Unico, è finalizzata a verificare se il lavoratore rimasto assente così a lungo per motivi sanitari conserva ancora l’idoneità alla mansione specifica. E’ pertanto evidente che si tratta di una delle tipologie di sorveglianza sanitaria previste dalla normativa vigente e quindi da riservare soltanto ai lavoratori che in base ai risultati della valutazione dei rischi sono da sottoporre alla sorveglianza sanitaria e quindi all’accertamento della loro idoneità alla mansione specifica.
La Segreteria ANMA.