visita medico competente

Domanda:

buongiorno .... il lavoratore che deve effettuare visita presso il medico competente può farsi assistere al momento della visita da un proprio medico di fiducia ? grazie e cordiali saluti

Risposta:

Risponde il dott. Mauro Valsiglio, ANMA -Emilia Romagna

Gent.mo collega

l’attuale normativa riguardante la sorveglianza sanitaria (D.Lgs 81/08 e s.m.i.) non riporta, ne richiede, in nessun punto la presenza di un medico specialista durante la visita medica di idoneità.

Il giudizio di idoneità relativo alla mansione lavorativa specifica (Articolo 41 – Sorveglianza sanitaria, comma 6) non è, come nel caso delle visite mediche collegiali delle AUSL, una “visita d’equipe” e questo per il fatto che ai sensi di legge l’unico responsabile di tale giudizio è, e deve essere, il medico competente aziendale, ossia colui che conosce gli specifici rischi aziendali e le possibili problematiche sulla salute di ciascun lavoratore, tenendo conto dei lavoratori ipersuscettibili.

La norma prevede invece (Art. 39 - Svolgimento dell’attività di medico competente, comma 5) che il medico competente aziendale possa avvalersi della collaborazione di medici specialisti, scelti in accordo con il datore di lavoro che ne sopporta gli oneri (e non scelti dal lavoratore!) che possano aiutarlo al fine ultimo di poter rilasciare, in scienza e coscienza, un corretto certificato di idoneità.

Nulla comunque vieta che il medico competente possa, se lo ritiene opportuno, confrontarsi con lo specialista di fiducia del lavoratore, ma consigliamo di farlo facendosi rilasciare dal lavoratore il consenso, meglio se per iscritto, e di farlo in assenza di quest’ultimo.

 

Un ultima osservazione. Per quale motivo un lavoratore dovrebbe richiedere al medico competente durante la visita medica di idoneità la presenza di un proprio medico “di fiducia”? Forse per scarsa fiducia del suo operato, per contenziosi aperti con l’azienda? O altro?

Queste sono domande da porsi alla luce anche del fatto che, ricordiamo, a tutela del lavoratore in disaccordo con il giudizio del medico competente, sempre nell’Articolo 41 – Sorveglianza sanitaria, al comma 9,  è previsto che “Avverso i giudizi del medico competente ivi compresi quelli formulati in fase preassuntiva è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all’organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.”