Visita medica a minori di 18 anni

Domanda:

Salve. Voorei sapere chi deve eseguire la visita medica preassuntiva e periodica di un minore di 18 aa. Il decreto 345/99 prevede all'art.9 comma 3 che le visite mediche debbano essere eseguite dalle unità sanitarie locali, ma mi risulta che poi si sia provveduto ad una modifica dell'art.stesso. il decreto 81/08 non mi risulta ne parli: mi sapete dare delle indicazioni?

Risposta:

Se si tratta di adolescente adibito ad attività che in base alla valutazione dei rischi è soggetta alla sorveglianza sanitaria per la quale è quindi richiesta l’idoneità specifica, ai sensi dell’art. 9, comma 8 del D. Lgs. 345/99, deve essere visitato dal medico competente dell’azienda.  Questa impostazione è chiarita e ribadita nella Circolare del Ministero del Lavoro del 17 gennaio 2001 n. 11. Invece se si tratta di un adolescente che svolge un’attività non soggetta alla sorveglianza sanitaria, con riferimento alla Nota  del 19 luglio 2006 del Ministero del Lavoro (Prot. n. 25/I/0001866) in risposta all’interpello dei Consulenti del Lavoro di Avellino,  può essere visitato sia dal medico della struttura ospedaliera pubblica ovvero della ASL, che dal  medico di medicina generale.