VALUTAZIONE RUMORE E DPI

Domanda:

Ai fini della sorveglianza sanitaria , la valutazione del rumore è quella con i DPI o quella senza? Io penso sia quella senza i DPI , poichè,altrimenti,il Datore di lavoro preferirebbe acquistare archetti o cuffie invece di procedere ad audiometrie e modifiche lavorative per abbattere il rumore: Ringrazio Roberto Manzi

Risposta:

Basta leggere il D.Lvo 81/2008 di cui si rioortano alcuni stralci facilmente reperibili:

Articolo 190 – Valutazione del rischio
1. Nell’ambito di quanto previsto dall’articolo 181, il datore di lavoro valuta l’esposizione dei lavoratori al rumore
durante il lavoro prendendo in considerazione in particolare:
a) il livello, il tipo e la durata dell’esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a rumore impulsivo;
b) i valori limite di esposizione e i valori di azione di cui all’articolo 189;
c) tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rumore, con particolare
riferimento alle donne in gravidanza e i minori;
d) per quanto possibile a livello tecnico, tutti gli effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori derivanti da
interazioni fra rumore e sostanze ototossiche connesse con l’attività svolta e fra rumore e vibrazioni;
e) tutti gli effetti indiretti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori risultanti da interazioni fra rumore e segnali di
avvertimento o altri suoni che vanno osservati al fine di ridurre il rischio di infortuni;
f) le informazioni sull’emissione di rumore fornite dai costruttori dell’attrezzatura di lavoro in conformità alle vigenti
disposizioni in materia;
g) l’esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre l’emissione di rumore;
h) il prolungamento del periodo di esposizione al rumore oltre l’orario di lavoro normale, in locali di cui è
responsabile;
i) le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle reperibili nella
letteratura scientifica;
l) la disponibilità di dispositivi di protezione dell’udito con adeguate caratteristiche di attenuazione.

Articolo 193 – Uso dei dispositivi di protezione individuali
1. In ottemperanza a quanto disposto dall’articolo 18, comma 1, lettera d)83, il datore di lavoro, nei casi in cui i rischi
derivanti dal rumore non possono essere evitati con le misure di prevenzione e protezione di cui all’articolo 192,
fornisce i dispositivi di protezione individuali per l’udito conformi alle disposizioni contenute nel Titolo III, capo II, e
alle seguenti condizioni:
a) nel caso in cui l’esposizione al rumore superi i valori inferiori di azione il datore di lavoro mette a disposizione
dei lavoratori dispositivi di protezione individuale dell’udito;
b) nel caso in cui l’esposizione al rumore sia pari o al di sopra dei valori superiori di azione esige che i lavoratori
utilizzino i dispositivi di protezione individuale dell’udito;
c) sceglie dispositivi di protezione individuale dell’udito che consentono di eliminare il rischio per l’udito o di
ridurlo al minimo, previa consultazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti;
d) verifica l’efficacia dei dispositivi di protezione individuale dell’udito.
2. Il datore di lavoro tiene conto dell’attenuazione prodotta dai dispositivi di protezione individuale dell’udito
indossati dal lavoratore solo ai fini di valutare l’efficienza dei DPI uditivi e il rispetto del valore limite di esposizione.
I mezzi individuali di protezione dell’udito sono considerati adeguati ai fini delle presenti norme se, correttamente
usati, e comunque rispettano le prestazioni richieste dalle normative tecniche.