Domanda:
Vorrei chiedere un parere d'interpretazione sull'obbligo della vaccinazione antitetanica. Punto2 della normativa vigente: operai addetti alla fabbricazione della carta e dei cartoni. Secondo voi gli addetti alla lavorazione di di carta e cartone (quindi non fabbricazione partendo dalla materia prima) hanno l'obbligo della vaccinazione? Esprimo meglio il mio dubbio: tenendo presente che la fabbricazione del cartone puo avvenire dalla lavorazione della carta . L'OBBLIGO PUO' ESSERE INTERPRETAtO ANCHE NEI CASI DI SOLA LAVORAZIONE?.... Vorrei essere serena nella decisione che dovro' prendere davanti a pazienti che RIFIUTANO per convinzione propria tutte le vaccinazioni. Non ultimo, il contratto del settore e' cartario non metalmeccanico ne' metallurgico pero tutti i dipendenti usano il muletto e fanno carico scarico e trasporto di bobine di carta proprio ieri un operaio in mia presenza si e' procurato, accidentalmente e per chiara disattenzione, una ferita l.c al cuoio capelluto che ha richiesto 5 punti di sutura ... e non era vaccinato... In altre aziende di analoga lavorazione ho prescritto la vaccinazione che e' stata effettuata dagli addetti senza sollevare alcun problema ,ora adirittura interpellano il sindacato. Potete aiutarmi ad interpretare o meno l'obbligo? Ringraziando per la preziosa collaborazione, in attesa di risposta colgo l'occasione per porgere Cordiali e distinti saluti
Risposta:
La norma come spesso accade è imperfetta e in senso stretto la vaccinazione è obbligatoria per le categorie indicate ( quindi fabbricazione e non lavorazione). Ma io non mi sentirei tranquillo con una interpretazione troppo formalistica.
Al di là delle leggi degli anni ’60 che prevedono l’obbligo della vaccinazione antitetanica per alcune categorie di lavoratori, il titolo X del TUS (prima titolo IX del 626) impone al datore di lavoro la valutazione del rischio biologico. Inoltre ai sensi dell’art. 279, comma 2, lettera a) del TUS, il DL, su conforme parere del MC, deve adottare delle misure protettive, fra le quali la “messa a disposizione di vaccini efficaci per i quali i lavoratori non sono già immuni all’agente biologico presente nella lavorazione”.
Quindi la decisione dipende dai risultati della VDR.
Se si rivela un rischio, prima di procedere con l’immunoprofilassi, i lavoratori andranno informati e cioè resi consapevoli delle conseguenze della mancata vaccinazione, dei suoi vantaggi ed inconvenienti (art. 279, comma 5)
Inoltre, prima di procedere alla vaccinazione, si possono effettuare i dosaggi degli anticorpi antitetano ( dal 1968 la vaccinazione viene effettuata ai neonati e richiamata al 5°anno di età) e procedere alla vaccinazione solo dei lavoratori che non risultano già immuni (ancora in linea con le disposizioni dell’art. 279).