Telelavoro: sopralluogo al domicilio?

Domanda:

L'obbligo di sopralluogo da parte del medico competente vige anche nei confronti dell'ambiente di casa del lavoratore che svolge telelavoro, esclusivamente per un'azienda in qualità di telelavoratore subordinato? (lavoratore inteso ai sensi dell'articolo 3 comma 10 del dlgs81) (videoterminalista munito di postazione completa fornita dall'azienda) .

Risposta:

Risponde il dott. Paolo Santucci Genova

Ai sensi dell’art.3.10 D.Lgs.81/08 e s.m.i. “A tutti i lavoratori subordinati  che effettuano una prestazione continuativa di lavoro a distanza, mediante collegamento informatico e telematico… si applicano le disposizioni di cui al titolo  VII, indipendentemente dall’ambito in cui si svolge la prestazione stessa”.

Il medico competente, che ha l’obbligo di effettuazione del sopralluogo annuale negli ambienti di lavoro (art.25.1, l D.Lgs.81/08 e s.m.i.), NON viene citato nell’ambito delle verifiche previste nella sede di lavoro del telelavoratore (art. 3. 10):

“Al fine di verificare la corretta attuazione della normativa in materia di tute la della salute e sicurezza da parte del lavoratore a distanza, il datore di lavoro, le rappresentanze dei lavoratori e le autorità competenti hanno accesso al luogo in cui viene svolto il lavoro nei limiti della normativa nazionale e dei contratti collettivi, dovendo tale accesso essere subordinato al preavviso e al consenso del lavoratore qualora la prestazione sia svolta presso il suo domicilio . Il lavoratore a distanza può chiedere ispezioni”.

 

A questo punto formulare una risposta al quesito, significa tentare un esercizio  che assume una connotazione più giuridica che medico-lavoristica. Tuttavia si può suggerire questo:

Emerge dalla Normativa che il medico competente non ha l’obbligo di  effettuare il sopralluogo nell’ambiente di lavoro domestico, perciò lo stesso deve fare riferimento agli altri strumenti a disposizione, in primis la sorveglianza sanitari a e soprattutto il contributo alla formazione-informazione del telelavoratore, per far sì che vengano realizzati quegli obiettivi di tutela, in particolar modo sul versante sanitario-ergonomico, riservati agli altri lavoratori stanziali.

 

Tuttavia, se in alcuni casi, per perseguire i suddetti obiettivi, dovesse render si necessaria una analisi diretta della postazione da ‘home working’, si ritiene  che il medico competente potrebbe essere giustificato nell’effettuazione del sopralluogo mirato con riferimento alla facoltà del lavoratore di “chiedere ispezioni” (art.3, comma 10)e a seguito di precisa richiesta formale dello stesso.