Sorveglianza sanitaria per le suore

Domanda:

Spett ANMA, vorrei sapere se la sorveglianza sanitaria andrebbe estesa anche alle suore che gestiscono una casa di cura (assistenza anziani). L'assistenza agli ospiti è garantita da inservienti, operatori sanitari, infermieri che lavorano part-time, non svolgono lavoro notturno e sono sottosposti a sorveglianza sanitaria. Di fatto, le "religiose", oltre a svolgere l'assistenza spirituale si occupano degli ospiti a seconda delle necessità quando non sono presenti le altre figure professionali. Grazie

Risposta:

Le suore rientreranno nel programma di sorveglianza sanitaria se hanno un rapporto di collaborazione con l’ente tale da rientrare nella definizione dell’art. 2 c. 1 del D.Lvo 81 sotto riportato (e potrebbero rientrare nel ‘senza retribuzione’). Seconda condizione: che il DVR preveda un profilo di rischio che richieda la sorveglianza sanitaria. Buon lavoro.

a) «lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito e’ equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente stesso; l’associato in partecipazione di cui all’articolo 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; il volontario, come definito dalla legge 1° agosto 1991, n. 266; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il volontario che effettua il servizio civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni.