Sorveglianza sanitaria Art. 41 Comma 2

Domanda:

Nel punto e) comma 2 art. 41 del Dlgs 81/9/4/2008 e' prevista visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente. Cosa si intende esattamente e quali lavoratori si comprende in tale casistica?

Risposta:

Risponde il dott. Marco Saettone:
Il D.Lgs. 81/08 prevede all’art. 41 comma e la “visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente”; si fa riferimento a quanto contenuto nel titolo IX del D.Lgs.81 che riguarda i rischi derivanti dall’esposizione a “sostanze pericolose”. Il Titolo IX del Decreto è composto da tre “Capi”:
Il Capo I concerne la “Protezione da agenti chimici” e prevede all’art.239 comma 2 lettera c la visita alla cessazione del rapporto di lavoro;
Il Capo II concerne la protezione da “agenti cancerogeni e mutageni” per i quali non è prevista alcuna visita alla cessazione dell’esposizione o del rapporto di lavoro ( ma vi è l’obbligo, alla cessazione del rapporto di lavoro, di consegna di copia  della cartella al lavoratore  e di invio di questa all’ISPESL ora INAIL)  e della informazioni ai lavoratori, con particolare riguardo all’opportunità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell’attività lavorativa.
Il Capo III concerne la “Protezione dai rischi connessi all’esposizione ad amianto” e prevede all’art.259 comma 2 la visita alla cessazione del rapporto di lavoro.

N.b. Le “sostanze pericolose” sono individuate e definite dal D.Lgs n° 5219/97 e n° 65/2003