rischi “mobile workers”

Domanda:

Quali possono essere le problematiche legali relative alla sorveglianza sanitaria effettuate sui "mobile workers", ( lavoratori che conducono da soli l'automezzo aziendale ed effettuano molte ore di guida), in assenza di altri rischi normati dal decreto 81? C'è il rischio di rientrare nella previsione dell'articolo 5 del 300/70 ? In particolare i pazienti affetti da OSA o OSAS, individuati ad hoc con protocollo sanitario dedicato a questa patologia ? Come si può correlare l'eventuale non idoneità alla mansione di "mobile workers" con l'idoneità alla patente di guida rilasciata dalle strutture all'uopo deputate?

Risposta:

Risponde il dott. Paolo Santucci. ANMA Genova.

Come già ricordato in altra risposta (28/9/14), ANMA ha organizzato nel 2008 il  Corso di aggiornamento ‘Il Medico Competente in pista: come tutelare la salute del “mobile worker”’ (atti disponibili in sede), ha pubblicato sul Journal (n° 3- 4/2011 e n°1/2012) un articolo completo a firma Umberto Candura  (L’idoneità alla  guida in medicina del lavoro) e sul sito una presentazione tratta da un seminario 2011, dedicata al ‘conducente patente B’ (P. Santucci, www.anma.it).

Sei anni di convegni, articoli e seminari hanno prodotto una ampia riflessione sul tema, che ha chiarito alcuni aspetti, ma non hanno fornito una risposta univoca all’interrogativo di fondo: la sorveglianza sanitaria in questi casi é giustificata?

Perciò ancora oggi non disponiamo di un parere condiviso e definitivo.

Pertanto, detto che ci sono diverse ‘sensibilità’ degli Organi di Vigilanza sul territorio a complicare le cose, non posso che riferire, per quello che vale, come mi sono regolato personalmente in  questi anni.

Se l’azienda (DL, SPP, RLS con il MC) si dimostra in grado di iniziare un percorso condiviso di valutazione di tutti i rischi del ‘mobile worker’ (ai sensi di D.Lgs.81/08 e s.m..i.), comprendente anche la formazione-informazione e l’individuazione delle necessarie misure preventive, fino all’evidenza di un significativo rischio infortunistico stradale (causa di oltre la metà dei morti sul lavoro),  allora la sorveglianza sanitaria diventa il traguardo più naturale, portando risultati interessanti anche per la prevenzione di diabete, malattie metaboliche, OSAS.

Se invece non ci sono le condizioni per un percorso profondo e condiviso, allora  una eventuale sorveglianza sanitaria appare poco convincente, contestabile e soprattutto inutile.

Va ricordato che l’eventuale sorveglianza sanitaria é finalizzata all’idoneità alla mansione nel suo complesso, inserita nella specifica realtà aziendale con riferimento al DVR, andando ben oltre il rilascio/rinnovo della patente di guida, più ‘fine a se stessa’, che é riservata ad altra competenza sanitaria.

Colleghi, soprattutto dello PSAL, mi hanno chiesto perché non attivo una sorveglianza sanitaria mirata nell’ambito di un programma di promozione della salute in  azienda. Possibile, naturalmente. Ma l’esperienza sul campo insegna che questi programmi essendo su base volontaria, spesso non raggiungono i lavoratori che ne avrebbero più bisogno.

Infine, la richiesta di visita medica ai sensi di art.5 Legge 300/70 costituisce  una scelta per approfondire singoli casi controversi, soprattutto se il DVR non  ha ‘giustificato’ l’attivazione della sorveglianza sanitaria del mobile worker.

Tuttavia non possiamo confidare nella visita a richiesta  per tutelare la salute/sicurezza di una intera categoria che fino ad oggi non ha goduto dell’attenzione che merita.