RICHIESTA DI VISITA PREVENTIVA TEMPO DI ESPLETAMENTO

Domanda:

Qualche ditta assume ed anche in periodo ferragostano. Molte ditte assumono con tempi stretti addirittura con il preavviso. Come ci si deve comportare per quando si è assenti per un breve periodo all'esterno 4-5 giorni e quindi non disponibili telefonicamente ? A detta di due UPG di ASL la visita deve essere programmata con un congruo anticipo non oggi per domani e deve essere preceduta dagli accertamenti previsti dal piano sanitario. La esecuzione della visita non esaurisce gli obblighi del medico competente ,ma c'è anche il sopralluogo, 'l'esame della valutazione dei rischi e della destinazione lavorativa. La nomina di un secondo medico competente medico coordinatore e medico coordinato è una prassi difficile da attuarsi quando non sono presenti più sedi . Non mi sembra possibile la nomina temporanea di un secondo medico competente. Solo se4 la assenza va oltre i 30-40 potrebbe configurarsi la decadenza dall'incarico non per 3,4 giorni . Come si può difendersi da società che attuano illecita concorrenza ed accaparramento di clientela? Il codice deontologico non mi risulta sia stato sospeso con la abolizione del tariffario minimo? Nota: La azienda mi è favorevole ma è stata messa dal commercialista nel aut aut si deve recedere dal rapporto con il medico competente Cordiali saluti DOTT.GRAZIANO LIMIDO

Risposta:

Caro collega, agosto: medico mio non ti conosco? Potremmo cavarcela con qualche battuta. Invece come tutti sappiamo, nel nostro lavoro sono tanti i punti critici che la rigidità legislativa  genera. La lettera del DLvo 81 negli obblighi del DL  all’art 18 c1 lettera bb specifica che deve: vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità. La legge non fa nessuna differenza fra un candidato amministrativo e un candidato addetto all’altoforno. Lo sforzo di Anma, il contenuto di molto del suo lavoro sui tavoli tecnici è quello di una semplificazione intelligente, che a nostro avviso troverebbe l’adeguato contesto nelle scelte aziendali ( una procedura su cui convengono MC , DL, RSPP, RLS … magari il commercialista no: che c’entra?) che si assumono, a seguito della VR, le scelte più adeguate alla propria realtà.

Comunque qualche strumento ce l’abbiamo anche in questa situazione:

innanzitutto il rapporto fiduciario con l’azienda: sappiamo noi le necessità di quel tipo di azienda e a fronte di particolari situazioni bisogna rispondere ( per esempio realtà produttive che nel periodo estivo hanno forte necessità di ricorrere a lavoro temporaneo, non possono trovarci impreparati)

secondo: la possibilità di sostituzioni temporanee, da collega che ha  a disposizione un profilo di rischio ( che contiene già in se i sopralluoghi, la VR etc…) e un programma sanitario e magari il cellulare del collega che si sostituisce. Art. 39 commi:

5. Il medico competente può avvalersi, per accertamenti diagnostici, della collaborazione di medici specialisti scelti
in accordo con il datore di lavoro che ne sopporta gli oneri.
6. Nei casi di aziende con più unità produttive, nei casi di gruppi d’imprese nonché qualora la valutazione dei rischi
ne evidenzi la necessità, il datore di lavoro può nominare più medici competenti individuando tra essi un medico
con funzioni di coordinamento.

In sintesi: in attesa di tempi migliori per i MC, usiamo con agilità gli strumenti a nostra dsposizione, cercando di non farci ingabbiare dai codicilli e soprattutto dai commercialisti, ulteriori candidati flagello della nostra professione; si mettano in coda, che diamine!.