Occhiali speciali per videoterminalista

Domanda:

molto spesso gli impiegati vdt mi chiedono rimborso spese per l'aquisto di lenti/occhiali , cosa devo fare come medico competente?

Risposta:

Risponde il dott. Paolo Santucci di Genova (sostituisce la precedente)

L’art.176.6 del D.Lgs.81/08 e s.m.i. afferma che “Il datore di lavoro fornisce a sue spese ai lavoratori i dispositivi speciali di correzione visiva, in funzione dell’attività svolta, quando l’esito delle visite di cui ai commi 1,3 e 4 ne evidenzi la necessità e non sia possibile utilizzare i dispositivi normali di correzione”.
Il lavoratore dotato di occhiali o lenti ‘proprie’, che utilizza nella vita extraprofessionale per leggere, vedere la televisione o eventualmente il proprio pc, praticare hobby e sports, potrà utilizzare, su prescrizione del medico competente nell’ambito del giudizio di idoneità, la stessa correzione, sempre se adeguata all’attività professionale specifica. Evidentemente in questo caso anche l’acquisto di un nuovo paio di occhiali é a totale carico del lavoratore perché lenti oppure occhiali, di utilizzo abituale, si configurano come ‘dispositivi normali di correzione’.
Qualora la correzione tramite il ‘dispositivo normale di correzione’ si riveli inadeguata agli scopi professionali, nonostante provvedimenti quali, per esempio, la riorganizzazione ergonomica del posto o delle modalità di lavoro, evidenziando così la necessità di una correzione ‘dedicata’ all’attività professionale specifica, verrà prescritta a cura dello specialista oftalmologo (accertamento ai sensi di art.39.5 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) un occhiale oppure lenti, che rivestono le caratteristiche del ‘dispositivo speciale di correzione’. Tale dispositivo, che presenterà le caratteristiche di correzione per la ‘media distanza’ tipica dell’uso del computer (50-70 cm circa), sarà fornito a spese del datore di lavoro. In questo caso, comunque raro per frequenza, il giudizio di idoneità prevederà, ai sensi di art.176.6, b, l’idoneità ‘con  prescrizioni’, dove l’utilizzo del dispositivo speciale, essendo fornito a spese del datore di lavoro, dovrà assumere carattere di obbligatorietà, paragonabile all’uso di un Dispositivo di Protezione Individuale, seppure non previsto espressamente dalla normativa specifica.