Domanda:
Salve, il Direttore di una Ditta, di cui ho assunto l'incarico in qualità di medico competente da qualche giorno, mi ha chiesto di effettuare la valutazione del rischio chimico. A me risulta di dover collaborare alla stesura e non di esserne l'unico fautore, come previsto dall'articolo 25 comma 1 lett.a) del d.l. 81/08. Tuttavia vorrei un vostro parere a tal riguardo.
Risposta:
Questa domanda ci offre lo spunto per un suggerimento circa la nomina di medico competente.
Ovviamente il medico COLLABORA alla valutazione di rischi. Anche alla luce di recenti sentenze che sembrano indicare una direzione intrapresa, si ritiene utile consigliare ai mc di inserire nelle lettere di incarico una parte specifica (un punto specifico o ancora meglio un allegato apposito) dedicata solo alle modalità di collaborazione alla VR, in cui sia definito sin da subito come andrà garantita questa attività di collaborazione e quindi:
- con quale periodicità e in quali occasioni verrà sottoposto al mc il documento;
- quale funzione aziendale dovrà attivare tale collaborazione in occasione degli aggiornamenti del documento
- in cosa consisterà questa collaborazione fattivamente, con quali mezzi verrà svolta (riunioni, pareri, invii via mail etc.)
- quali rischi sono considerati di competenza del medico e quindi per i quali ci si avvale della sua collaborazione perché individuati come tali anche dal datore di lavoro che sottoscrive l’incarico.
Insomma riempire di contenuto quella lettera g) dell’art. 18 “richiedere al mc l’osservanza dei suoi compiti” in modo da poter anche dimostrare che in certi casi non è stato possibile collaborare e che non tutto dipende dal medico e soprattutto che il mc ha una competenza specifica e non omnicomprensiva.
Questa indicazione è meritevole di essere approfondita da una riflessione tra i MC.