Domanda:
Parere su posizioni diverse di medico competente, servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro e comitato tecnico provinciale Una ditta prodruttrice di vernici chiede di assumere un dipendente ai sensi della legge 68, da adibire a mansioni di addetto alla logistica interna e alla sicurezza interna del reparto produzione con necessita', in virtu' di tale mansione, di dover entrare nei reparti di produzione e stazionarvi in caso di necessita'. Il medico competente in sede di visita d'idoneita' preassuntiva, in relazione alla patologia rilevata (asma medio-grave), esprime un giudizio di non idoneita' alla mansione contro cui il lavoratore fa ricorso al servizio di prevenzione e sicurezza neglin ambienti di lavoro il cui responsabile annulla tale giudizio. La ditta prima di attenersi a tale disposizione chiede chiarimenti al comitato tecnico provinciale il quale dichiara che il lavoratore non puo' essere adibito a mansioni che vengano svolte all'interno dei reparti di produzione. A questo punto quale deveve essere l'atteggiamento del mc e di riflesso dell'azienda?
Risposta:
Caso difficile e “provo” a rispondere in questo modo:
A norma di scala gerarchica ha la precedenza il Servizio Pubblico di Prevenzione. Però il responsabile della salute dei lavoratori rimane il DL, che alla luce delle indicazioni del comitato tecnico, dovrebbe riproporre il quesito all’Organo di Vigilanza (Raccomandata R/R) e intanto applicare il giudizio più cautelativo (la non idoneità all’esposizione ad asmogeni).