Idoneità all’esposizione a Radiazioni Ionizzanti e dosimetria

Domanda:

Succede spesso in occasione delle visite mediche di radioprotezione che il Medico radioprotezionista non abbia ricevuto i dati dosimetrici dall'Esperto Qualificato (ad es. dosi pregresse all'atto della visita preventiva oppure dose assorbita dal lavoratore nell'attuale mansione) e debba tuttavia esprimere il giudizio di idoneità. Come vi comportereste in tali casi, purtroppo così frequenti?

Risposta:

Con la gentile collaborazione del dott. Massimo Sabbatucci ( direttivo Anma )

L’Esperto qualificato ha l’obbligo (sanzionato) di trasmettere per iscritto al Medico incaricato della radioprotezione tramite il datore di lavoro il computo di dose del lavoratore, semestralmente in caso di gruppo A, annualmente per quelli di gruppo B. L’E.Q.  è altresì obbligato a comunicare tempestivamente la stima di dose in caso di esposizioni accidentali o di emergenza. (Dlgs 230/95, art 79/6). Laddove questo non si verificasse puntualmente, oppure la comunicazione fosse fatta in data diversa dalla scadenza della sorveglianza sanitaria, il medico incaricato della radioprotezione riporta sul documento sanitario personale l’ultima dose comunicata.

L’evenienza di superamento dei limiti di dose imposti è normativamente tutelata dagli articoli 91 e 92 che obbligano il Datore di lavoro a segnalare “incidenti ed esposizioni rilevanti”, nonché “provvedere a che siano sottoposti a visita medica eccezionale, da parte di un medico autorizzato, i lavoratori che abbiano subito una esposizione tale da comportare il superamento dei valori stabiliti ai sensi dell’art. 96.” (art. 91/2).

Quindi in assenza di conoscenza di eventi eccezionali, il medico esprime il giudizio di idoneità “in base alle risultanze delle visite mediche” (art. 85/3).

Cordiali saluti .