giudizio di idoneità nei casi di cui all’art. 41, c.2 , lett. e-ter

Domanda:

buongiorno, nell'ipotesi che un lavoratore rientri dopo prolungata assenza per motivi di lavoro, ma successivamente alla scadenza della visita periodica di sorveglianza, deve essere indicato sul giudizio di idoneità conseguente che la visita ha riguardato anche l'accertamento delle condizioni di idoneità a seguito della prolungata assenza dal lavoro o un normale giudizio di idoneità indicante la sola sorveglianza periodica è sufficiente? il datore di lavoro può chiedere che, in questo caso, sia chiaramente specificato che le condizioni di idoneità sono state verificate anche a fronte della prolungata assenza di cui il DL stesso ha preventivamente informato il medico competente? grazie

Risposta:

Il quesito non  è chiaro. Se l’assenza è per “motivi di lavoro” (ad esempio trasferta all’estero, perché se in Italia il ritardo nell’esecuzione della visita periodica non è giustificato) la visita sarà ovviamente  eseguita al rientro motivando il ritardo. Se è per rientro dopo 60 gg per malattia ed è in scadenza anche la visita periodica, lo specifichiamo nel certificato: visita periodica e per rientro dopo > di 60 giorni di malattia. Questo ci permette di dimostrare di aver ottemperato ai due obblighi, che si sono presentati contestualmente.