Giudizio di idoneità alla mansione e privacy

Domanda:

Risposta:

Il “giudizio di idoneità alla mansione” è un atto medico ufficiale che il mc. deve consegnare al datore di lavoro e al lavoratore. Il datore di lavoro non può impiegare il lavoratore senza il prescritto giudizio di idoneità (lettera bb, comma 1, art. 18 dlgs 81/08 “vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità”, sanzionato).Tale obbligo rende “pubblico”, ovviamente sempre in condizioni di riservatezza, il giudizio di idoneità e le eventuali prescrizioni o limitazioni per tutta la linea gerarchica che ha responsabilità nella gestione del lavoratore (dirigente, preposto).

Il punto fondamentale quindi è come il DL provvede a gestire gli esiti della sorveglianza sanitaria. Il problema della privacy è successivo e comunque secondario al bene primario della salute. La privacy inoltre è legata al trattamento dei dati tra il delegato ( preposto) e il lavoratore e si estende anche ad altri contesti: ferie , permessi, assenza improvvisa per malattia o per malessere al momento del lavoro, legge 104 etc etc.

In sintesi: il DL deve garantire che l’esito della sorveglianza sanitaria sia applicato; diversamente ( e la privacy non costituisce deroga a questo ) la mancata osservanza delle prescrizioni/ limitazioni e i conseguenti danni derivanti, saranno completamente a carico del DL.