firma del lavoratore al giudizio di idoneità

Domanda:

Un medico del Dipartimento Prevenzione Protezione sui luoghi di lavoro mi chiede di inserire la dicitura "giudizio di idoneità consegnato al lavoratore in data:xxx:" . Ho riguardato l'allegato 3A del TU e non mi sembra che sia riportata tale dicitura, il giudizio io lo consegno sempre alla fine della visita medica e fa fede la data riportata che attesta l'esecuzione della visita medica, se devo aspettare i risultati di un test di screening specifico la data in cui è stata effettuata la vm (contestuale al test) e il giudizio i idoneità espresso in data xxx(successivo alla vm) presa visione referto test di screening. Diverso è il giudizio che trasmetto al DL in cui viene esplicitato nell'ALL3A "giudizio di idoneità trasmesso al datore di lavoro tramesso il xxx a mezzo xxx" Sono obbligata ad aderire alla richiesta dell'AUSL ? sono sanzionabile? In attesa di un vs riscontro cordiali saluti Dott.ssa Ranieri

Risposta:

Quello della ‘firma a consegna’ è uno dei punti critici che nelle segnalazioni di Anma ai vari tavoli tecnici sono stati evidenziati come meritevoli di cambiamento in direzione di una semplificazione. Lo scopo evidente di questa indicazione è che il lavoratore venga a conoscenza in tempi ragionevoli del giudizio di idoneità. All’oggi la situazione è che ogni medico competente, a seconda di come si organizza per la consegna cerca di lasciare una traccia di questo atto fondamentale che è l’espressione del giudizio di idoneità e della sua consegna. Riteniamo che la tua condotta sia ineccepibile.

Questo non  garantisce che il collega del Servizio di Prevenzione, che evidentemente ritiene che questo formalismo sia un piccolo passo per il MC ma un  grande passo per la Prevenzione, possa ingaggiare un duello all’ultimo comma. Questa è l’amara realtà di molto pubblico potere:  il mio regno per un cavillo!

… e ci fermiamo qui.