esposto a vdt?

Domanda:

Riportiamo un quesito arrivato in sede a Milano: vrei un quesito da porle un dipendente che esegue un lavoro davanti un monitor esclusivamente o quasi esclusivamente di controllo (quindi senza uso di tastiera utilizzata solo per inserire codici da 4-6 cifre ogni 7-10 minuti) sono da considerarsi videoterminalisti? io ho consigliato di gestirli come i guardiani ciò con attività al VDT < alle 20 ore settimanali proprio per il motivo che l’attività è prevalentemente “passiva” davanti al monitor mi potrebbe venire in aiuto non sono riuscito a trovare indicazioni in merito né nella letteratura né in giurisprudenza grazie come sempre per l’aiuto .....

Risposta:

Risposta a cura del dott. Paolo Santucci – Anma Liguria

Per rispondere al quesito del Collega è necessario riprendere le ‘definizioni’ della specifica attività al videoterminale ai sensi di art.173 D.Lgs.81/08 e s.m.i..
Le definizioni di ‘posto di lavoro’ rientra certamente nel caso descritto: “L’insieme che comprende le attrezzature munite di videoterminale, eventualmente con tastiera ovvero altro sistema di immissione dati, incluso il mouse, il software per l’interfaccia uomo-macchina, gli accessori opzionali, le apparecchiature connesse, comprendenti l’unità a dischi, il telefono, il modem, la stampante, il supporto per i documenti, la sedia, il piano di lavoro, nonché l’ambiente di lavoro immediatamente circostante“.
La definizione di ‘lavoratore’ può rientrare nel caso descritto, se ovviamente il ‘dipendente’ utilizza un’attrezzatura munita di videoterminale, in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni (di solito 15 minuti ogni due ore), salvo diversa disposizione contrattuale.
Ma si pone allora un dubbio, anche in considerazione della digitazione della tastiera ogni 7-10 minuti:  che cosa significa esattamente ‘utilizzare il videoterminale’?
La Legge non entra nel dettaglio. Perciò si può consultare la ‘Linea guida per la sorveglianza sanitaria degli addetti ad attività lavorativa con videoterminali’ (SIMLII, 2013) che precisa: “dovranno essere considerati come attività a VDT/PC anche i cosiddetti tempi di attesa e l’utilizzo di apparecchiature presenti nella postazione di lavoro, ma strettamente correlate all’utilizzo del videoterminale…”. Inoltre “non si ritiene pertanto che debbano essere presi in considerazione i tempi dedicati ad esempio, all’uso del telefono, ovvero quelli trascorsi in posizione seduta al tavolo di lavoro, quando non vi sia una contemporanea sollecitazione della funzione visiva nell’ambito del campo visivo professionale e/o dell’arto superiore in attività connesse all’impiego di strumenti di input (come la tastiera e il mouse)”.
Secondo questa autorevole interpretazione il caso può rientrare nella definizione di Legge se la funzione visiva è  ‘sollecitata’ per almeno 20 ore settimanali, mentre viene mantenuta la ‘posizione seduta al tavolo di lavoro’ (l’arto superiore viene attivato saltuariamente, ma non sembra costituire condizione necessaria).
La definizione di  ‘videoterminale’ (schermo alfa numerico o grafico a prescindere dal tipo di procedimento di visualizzazione utilizzato) apre un’altra riflessione perché, interpretando alla lettera, sembra essere esclusa proprio quelle attività di controllo del caso in questione con osservazioni di immagini come, ad esempio, nel campo televisivo.
Ebbene, proprio da questo settore (il caso riguarda l’attività di montaggio televisivo) proviene la Sentenza della Corte Europea dell’Aja del 6/7/2000 (Causa C-11/99), secondo la quale “l’espressione schermo grafico si riferisce alla visualizzazione di qualunque tipo di immagine..”.
In conclusione, le fonti citate, oltre alle varie pubblicazioni prodotte da ANMA negli ultimi anni, tendono a comprendere tra i cosiddetti ‘videoterminalisti’ il caso in questione, poiché si concretizza una esposizione ad attività oculo-visiva statica, protratta e ravvicinata oltre 20 ore settimanali, che può beneficiare dalle diverse misure preventive e protettive previste per Legge.