Datore di lavoro e medico competente

Domanda:

Il datore di lavoro può svolgere anche la funzione di medico competente?

Risposta:

Risposta a cura dell dott.ssa Anna Guardavilla:

Lo Statuto dei lavoratori recita all’art. 5 (“Accertamenti sanitari”) che “Sono vietati accertamenti da parte del datore di lavoro sulla idoneità e sulla infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente.
Il controllo delle assenze per infermità può essere effettuato soltanto attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, i quali sono tenuti a compierlo quando il datore di lavoro lo richieda.
Il datore di lavoro ha facoltà di far controllare la idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico”.
E’ chiaro che con l’entrata in vigore del 626 e poi delle norme successive (D.Lgs. 81/08 e succ. mod. ed int.) agli “enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico” di cui alla norma si è aggiunto il medico competente, con competenza peraltro primaria rispetto a quelli in materia di visite sull’idoneità, ma non è mutato il divieto rivolto al datore di lavoro e previsto dal primo comma (“Sono vietati accertamenti da parte del datore di lavoro sulla idoneità [...] del lavoratore dipendente”).
Quindi l’incompatibilità ha qui la natura di un vero e proprio divieto (che ha come effetto il fatto che qualunque azione commessa in violazione di un divieto è illecita e come tale azionabile in un giudizio).