Domanda:
Mi viene richiesto da un RSPP di un Istituto di credito l’indicazione nel giudizio d’idoneità del protocollo sanitario effettuato ai dipendenti privo comunque dell’indicazione dei risultati rivenienti, giustificando tale richiesta con la considerazione che i dati contenuti nel giudizio si riferiscono ai requisiti minimi che esso deve contenere. Chiedo se tale interpretazione è condivisibile o gli eventuali motivi di non condivisione. Cordiali saluti Dott. Giuseppe Briatico Vangosa MEDICO CHIRURGO Spec. in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica V.le Magna Grecia 318 – 74100 Taranto Tel./FAX 0997399442
Risposta:
I contenuti minimi obbligatori richiesti per la comunicazione scritta del giudizio di idoneità ( certificato di idoneità) sono dettagliati nell’all. A; li pubblichiamo in calce e come vede non c’è il protocollo sanitario.
Certo sono i contenuti minimi, si può aggiungere altro. Circa l’utilità di aggiungere informazioni bisogna condividere eventualmente con il DL ( cosa c’entra l’RSPP? Prima o poi si occuperanno del loro lavoro?).
Nel caso di un istituto di credito poi, in cui il rischio preponderante è il VDT e il cui protocollo sanitario è dettato dalla legge ( il MC può declinare in modo più o meno approfindita la valutazione visiva, ma sempre orientandola all’aspetto ergoftalmologico) questa richiesta appare quanto meno curiosa.
Riassumendo: i contenuti minimi non lo richiedono, eventuali informazioni aggiuntive sono a discrezione del MC o se richieste dal DL devono essere ragionevoli e condivise .
CONTENUTI DELLA CARTELLA SANITARIA E DI RISCHIO All. 3A
D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 – Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro –
CONTENUTI MINIMI DELLA COMUNICAZIONE SCRITTA DEL GIUDIZIO DI IDONEITÀ ALLA MANSIONE:
GENERALITÀ DEL LAVORATORE
RAGIONE SOCIALE DELL’AZIENDA
REPARTO3, MANSIONE E RISCHI
GIUDIZIO DI IDONEITÀ ALLA MANSIONE SPECIFICA
DATA DELLA ESPRESSIONE DEL GIUDIZIO DI IDONEITÀ
SCADENZA VISITA MEDICA SUCCESSIVA (periodicità)
FIRMA DEL MEDICO COMPETENTE
INFORMAZIONI SULLA POSSIBILITÀ DI RICORSO
DATA DI TRASMISSIONE DEL GIUDIZIO AL LAVORATORE
FIRMA DEL LAVORATORE13
DATA DI TRASMISSIONE DEL GIUDIZIO AL DATORE DI LAVORO