Domanda:
PORGO LA SEGUENTE DONANDA AGLI ESPERTI: QUALI SONO LE POSSIBILI CONSEGUENZE DI TIPO LEGALE, AMMINISTRATIVE E DISCIPLINARI (SE PREVISTE) NELLE QUALI PUO' INCORRERE IL LAVORATORE CHE OMETTA ALLA VISITA PERIODICA DI DICHIARE UNA PATOLOGIA INSORTA DALL'ULTIMA VISITA? SOPRATTUTTO NEL CASO IN CUI LA PATOLOGIA DOVESSE RIACUTIZZARSI IN FUTURO ED IL LAVORATORE FOSSE COSTRETTO, DALLO STATO DI SALUTE, A DICHIARARE DI FATTO, CHE NELLE PRECEDENTI VISITE AVEVA OMMESSO DI FORNIRE INFORMAZIONI SUL SUO MUTATO STATO DI SALUTE? IN ATTESA DEL VS ILLUSTRE PARERE, PORGO DISTINTI SALUTI
Risposta:
Noi formuliamo il giudizio di idoneità in base agli elementi che abbiamo a disposizione e su quelli che chiediamo per approfondimento. Il lavoratore che in fase di anamnesi omette informazioni o ne fornisce di false si assume le sue responsabilità rispetto a quanto dichiarato, firmando in calce alla cartella che proprio per questo è bene fare sottoscrivere sempre. Le omissioni però sono diverse dal falso ideologico o alle dichiarazioni mendaci e, per quanto possa risultare bislacco, non c’è un obbligo formale di dire tutto ma proprio tutto al medico competente come a qualsiasi altro medico, al di fuori dei procedimenti giudiziari. Il caso di divieto di rilasciare dichiarazioni mendaci è regolato solo per le autodichiarazioni inviate alla P.A. ai sensi del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).