Aspetti sanzionatori

Domanda:

Lo scrivente svolge da oltre 20 anni attività di Medico autorizzato presso varie strutture. In una di queste, un ispettore tecnico del lavoro mi ha appena contestato che in sede di visita preventiva non risultano annotate sul DoSP del lavoratore le esposizioni precedenti (in quanto non mi sono mai pervenute) e che pertanto non poteva essere emesso un idoneo ed efficace giudizio di idoneità, come invece è stato fatto. La violazione è stata già comunicata all'Autorità Giudiziaria per le determinazioni di Competenza. Preciso che il lavoratore da me visitato (TSRM) in precedenza era stato esposto soltanto durante il corso triennale di laurea per tirocinio effettuato in Diagnostica tradizionale e che dalla precedente esposizione a quella attuale era intercorso un periodo di oltre un anno senza alcuna esposizione professionale a R.I. Personalmente credo che non ricorrano le condizioni per il provvedimento che è stato preso e vorrei cortesemente un vostro parere in merito. Vi ringrazio e vi saluto cordialmente.

Risposta:

Con la gentile collaborazione del dott. Massimo Sabbatucci ( direttivo ANMA)

Riportiamo innazitutto i riferimenti di legge utili a inquadrare il problema:

All XI del Dls 241/2000:  …12.3. Ai fini dell’ottemperanza agli obblighi di cui all’articolo 73, comma 1, e dell’art.84, comma 3, del presente decreto, il datore di lavoro, chiede ad ogni lavoratore esposto, che è tenuto a fornirle,le informazioni sulle dosi ricevute relative a precedenti rapporti di lavoro.

12.4. L’esperto qualificato ed il medico incaricato della sorveglianza medica procedono, per le parti di competenza, alla trascrizione dei dati di cui al punto 12.3, rispettivamente sulla scheda dosimetrica e sul documento sanitario personale.

Se la comunicazione non viene effettuata dal lavoratore, che ne ha l’obbligo, il Medico esprime ugualmente il giudizio sulla base delle risultanze della visita preventiva e della conoscenza del tipo di esposizione cui il lavoratore sarà addetto, ai sensi dell’art. 85 del D.Lgs 230/95.

In tutta la normativa il rapporto tra idoneità ed esposizione è citato solamente nel caso di superamento per motivi professionali di dose annuale consentita; in tale circostanza, sentito l’E.Q., si disporrà una sospensione dall’esposizione per un tempo correlato alla quantità del superamento.

Ci sembra che la sanzione non sia giustificata. La consigliamo di cntattare l’AIRM ( Associazione di Radioprotezione ) per una più approfondita consulenza e sostegno giuridico per le sue posizioni. Un cordiale saluto P.