Domanda:
Sono un medico di medicina generale che svolge la propria attività come Medico di Continuità Assistenziale in Sicilia da ormai 6 anni (4 da titolare). Il nostro Accordo integrativo Regionale all' Art. 13 dice: "Ricollocazione del medico non idoneo ai compiti propri della continuità assistenziale (art. 73, comma 4, A.C.N.) ― Commissione periferica di verifica del Ministero delle economie e delle finanze 1) Fatto salvo quanto previsto dall’ art. 19, comma 1, lett. f), il medico titolare di continuità assistenziale divenuto inabile allo svolgimento dei compiti di cui al capo III dell’A.C.N., il cui stato di inabilità venga accertata dalla competente commissione periferica di verifica del Ministero delle economie e delle finanze, sia per malattia eo infortunio extra professionale, ivi incluso l’aggravamento di patologie preesistenti, sia per malattia eo infortunio occorsi a causa o in occasioni dell’attività professionale espletata ai sensi del presente accordo, ivi compresi gli infortuni subiti in occasione dell’accesso alla sede di servizio e del conseguente rientro, dovrà essere adibito ad altre attività programmate territoriali, compatibili con il suo stato di salute. I medici titolari già giudicati inabili allo svolgimento dei compiti da parte dei collegi medici, dovranno essere sottoposti a nuova visita da parte della commissione periferica di verifica del Ministero delle economie e delle finanze. 2) Il medico dichiarato inidoneo mantiene il monte ore previsto nell’A.C.N., comprensivo dell’attribuzione del plus―orario. 3) La sede di lavoro è concordata tra la direzione dell’A.S.P. ed il sanitario interessato, sentito il parere del comitato aziendale, avendo particolare riguardo della residenza anagrafica del medico e compatibilmente col suo stato di salute. 4) Al medico dichiarato inidoneo va attribuito, nella graduatoria regionale di medicina generale, il punteggio per l’attività programmata territoriale. 5) Qualora il medico titolare di continuità assistenziale sia dichiarato dalla competente commissione inidoneo allo svolgimento delle attività di continuità assistenziale per una forma di inabilità riconosciuta permanente, l’azienda sanitaria individuerà l’incarico ai fini della rilevazione delle carenze; diversamente qualora l’inabilità sia riconosciuta come temporanea non sarà individuato alcun incarico vacante. 6) Il medico dichiarato inidoneo in modo permanente può chiedere il trasferimento presso altra A.S.P., previo parere favorevole del comitato regionale". Il mio problema nasce dal fatto che sono affetto da Asma Bronchiale Allergico, sensibile a Parietaria e Dermatophagoides (acari polvere e farina), ed ho dovuto fronteggiare 4 attacchi di notte da solo in guardia senza potermi allontanare, praticandomi Bentelan 4 mg e Trimeton per non soffocare. Vorrei sapere quali criteri segue la commissione incaricata della visita e se ho diritto al passaggio ad altro compito nella Asp. Premetto che per questo stesso motivo sono stato esonerato dal servizio di leva (TEST ALLA METACOLINA ALTAMENTE SENSIBILE, SPIROMETRIA CON DEFICIT OSTRUTTIVO E PRIST E RAST OVVIAMENTE POSITIVE). Una mia collega diabetica insulinodipendente è stata esonerata dalle guardie e posta negli uffici della Asp, idem una collega affetta da Glaucoma. Grazie dell'attenzione
Risposta:
Ci scusi
ma queste sono problematiche di inabilità, eminentemente di tipo medico legale: pertanto la invitiamo a contattare un collega di questa specialità. Consigliamo di presentare il Suo problema anche al Medico Competente della struttura presso cui Lei lavora.