articolo 5 statuto dei lavoratori

Domanda:

Un datore del lavoro mi ha chiesto di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica, trasporto di manufatti con carrello elevatore, per un operaio più volte richiamato per comportamento inadeguato. PIU' VOLTE RICHIAMATO DALLA DIREZIONE PER COMPORTAMENTO DI DISTURBO IN REPARTO ( INSUBORDINAZIONE- SI TRASFERISCE DA UN REPARTO AD UN ALTRO SU PROPRIA INIZIATIVA CADUTA ANELLI ( DI QUALCHE TONELLATA ) PER MANOVRA ERRATA ABBINAMENTO PRODOTTO DOCUMENTI ERRATO A VOLTE SI PRESENTA AL LAVORO IN MODO ECCENTRICO ( in giacca e cravatta ). L'anamnesi clinica non evidenzia alcuna terapia farmacologica propria dei disturbi del comportamento e il medico curante da me interpellato non ha evidenziato alcun motivo per intraprendere percorsi psicodiagnostici. L'operaio è in possesso di patente per uso di carrello. In occasione della visita medica non ho rilevato alcun comportamento a rischio e le sue richieste, rispetto del contratto di lavoro, risultano adeguate. Non essendo io in possesso di strumenti clinici, vedi ad esempio test psicoattitudinali od altri, per esprimere una valutazione clinica adeguata ho rivisto l'articolo 5 dello statuto dei lavoratori " Il datore di lavoro ha facoltà di far controllare la idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico". Ma nei disturbi del comportamento a chi ci si può rivolgere? Il medico competente può richiedere o può suggerire al datore di lavoro una visita psichiatrica ? a quale articolo di legge si può far riferimento? Grazie delle utili informazioni Roberto Bozzetto

Risposta:

Procediamo con ordine:

“Un datore del lavoro mi ha chiesto di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica”… se il lavoratore risulta esposto a rischio il lavoratore deve essere sottoposto a sorveglianza sanitaria altrimenti non si può avanzare nessuna richiesta e comunque questa sorveglianza deve avvenire nei termini di legge.

Un carrellista è esposto a vari rischi, non ultimo quello verso terzi  e mi pare che proprio questo sia il punto critico del nostro caso.

Assodato che non vi siano controindicazioni dovute ad assunzioni improprie di alcol e di uso di sostanze psicotrope e stupefacenti, il problema è ascrivibile ad un comportamento inadeguato del lavoratore che suscita dubbi nel DL circa l’adeguatezza del lavoratore per tale compito.

Innanzitutto se il DL ha forti  perplessità su questo ha il compito di rimuovere il lavoratore  da tale incarico in quanto l’abilitazione all’uso del carrello nonrappresenta l’unica garanzia circa la sicurezza. Se il DL ritiene che il lavoratore non possa essere impiegato in altre mansioni ( o perché non ci sono laltri posti o perché anche altre mansioni susciterebbero le stesse perplessità … ) deve avviare le procedure per la non idoneità al lavoro da parte della commissione provinciale ex art. 5. Solo queste commissioni possono richiedere ulteriori approfondimenti riguardanti il profilo di performance del  lavoratore.

Diversamente, se il lavoratore ritiene di sottoporsi volontariamente ad una consulenza psichiatrica, con la collaborazione del medico curante, la cosa assumerebbe un altro aspetto e si inquadrerebbe nella consulenza ampia che il MC offre all’azienda: ma attenzione agli equivoci, che in questi delicati casi sono sempre in agguato.

Saluti