Domanda:
Seguo da poche settimane una azienda edile che si occupa anche di bonifica e smaltimento saltuario di amianto solamente in forma di matrice compatta; i lavoratori sono formati e informati. Leggo ovunque che la cartella sanitaria deve seguire le direttive del DPR 1124/65, ma non trovo nulla di chiaro e definito al riguardo; mi potete aiutare? grazie
Risposta:
Risposta a cura del dott. Gilberto Boschiroli.
In effetti il DPR1125/65 all’articolo 162 del Capo VIII (Disposizioni speciali per l’asbetosi e la silicosi) dispone che “i risultati dei rilievi clinici e radiologici eseguiti ai sensi dell’art. 160 siano riportati dal medico su di una scheda personale conforme al modello A, allegato n. 9″, qui allegata.
Tale disposizione non è mai stata formalmente abrogata, ma gli articoli 259-260 del D.Lgs. 81/08 sembrerebbero superare la norma precedente facendo esplicitamente riferimento alle modalità con cui effettuare la sorveglianza sanitaria e a una “Cartella Sanitaria e di Rischio” non meglio specificata ma si pensa diversa dalla scheda del DPR 1124/65.
Il condizionale è d’obbligo in quanto le nuove norme non fanno riferimenti a modelli specifici per gli esposti ad amianto.
Occorre inoltre ricordare che l’amianto è un noto cancerogeno per l’uomo e quindi rientra anche nelle disposizioni di cui al Decreto Ministeriale Numero 155 Data 12/7/2007 – Registri e cartelle sanitarie dei lavoratori esposti durante il lavoro ad agenti cancerogeni. G.U. del 18/9/2007 n.217 che invece regolamenta e definisce strettamente il modello di Cartella Sanitaria e di Rischio per questa tipologia di sostanze (vedi http://gazzette.comune.jesi.an.it/2007/217/1.htm )
In pratica, adottando la cartella sanitaria prevista per i cancerogeni il medico adotta la forma più restrittiva e cautelativa possibile.