NOTA INL – INDICAZIONI OPERATIVE CIRCA IL PROVVEDIMENTO DI INTERDIZIONE ANTE/POST PARTUM

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  L’Ispettorato Nazionale del Lavoro in data 08/07 u.s. ha emesso questa nota allo scopo di fornire indicazioni utili ad uniformare l’attività degli Uffici nelle fasi di istruttoria e valutazione dei procedimenti volti all’emanazione dei provvedimenti di interdizione al lavoro delle lavoratrici madri.

Invitando ovviamente alla lettura del documento, riportiamo alcuni stralci:

 - Durante la fase istruttoria, l’Ufficio dell’Ispettorato territoriale competente è tenuto a valutare la documentazione acquisita nonché la correttezza dei presupposti legittimanti la richiesta: quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino; quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni.

 - La fase valutativa dovrà, pertanto, partire dall’esame dello stralcio del DVR esibito e dovrà necessariamente contemplare anche una valutazione oggettiva, volta per volta, afferente all’ambiente, all’orario di lavoro, alla mansione e allo svolgimento in concreto della prestazione lavorativa. Pertanto laddove non sia possibile eliminare il rischio e non sia praticabile lo spostamento della lavoratrice ad altra mansione compatibile, l’Ufficio dovrà procedere all’emanazione dell’apposito provvedimento di interdizione dal lavoro.

 - Il termine di sette giorni per l’adozione del provvedimento di interdizione inizia a decorrere dal giorno successivo a quello di ricezione della documentazione completa e, quindi, in presenza di una richiesta di integrazione, dal giorno successivo a quello in cui è pervenuta la documentazione integrativa.

 - Il provvedimento dovrà essere trasmesso dall’Ufficio territorialmente competente alla lavoratrice, al Datore di Lavoro e, ove occorra, all’Istituto assicuratore, ai fini del trattamento economico.
Nel caso in cui l’Ufficio ritenga di non dover accogliere la richiesta di interdizione ante o post-partum, comunicherà i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, ai sensi dell’art. 10-bis della Legge 241/1990. Nei casi di rigetto dell’istanza, l’amministrazione è tenuta necessariamente ad adottare, a seguito della comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, il provvedimento definitivo di diniego anche qualora non siano pervenute osservazioni a seguito della comunicazione ex art. 10-bis dando conto delle motivazioni del mancato accoglimento delle osservazioni eventualmente presentate. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione dei motivi ostativi, la lavoratrice ha il diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni; in caso di mancato accoglimento di tali osservazioni, l’Ufficio dovrà darne ragione nella motivazione del provvedimento finale di diniego.

 - Sono indicate le attività lavorative che risultano particolarmente pericolose e faticose (elenco non esaustivo):
lavori che comportano una posizione in piedi per più di metà dell’orario o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante o scomoda, per stazionamento eretto, devono intendersi non soltanto le ipotesi in cui la mansione della lavoratrice comporti in maniera continuativa la posizione eretta, ma anche le ipotesi in cui la lavoratrice possa deambulare ma termina allo scadere del congedo obbligatorio di maternità;
lavori su scale ed impalcature mobili e fisse, con pericolo di caduta;
trasporto e sollevamento di pesi;
lavori con macchina mossa a pedale quando il ritmo sia frequente ed esige sforzo;
uso di macchine o strumenti che trasmettono intense vibrazioni;
lavori con obbligo di sorveglianza sanitaria;
lavori a bordo di qualsiasi mezzo di trasporto;
lavori che espongono a temperature troppo basse o troppo alte;
lavoro notturno.

 - Nel comparto scuola:
per le educatrici di asili nido e insegnati di scuola dell’infanzia il periodo di astensione dovrà ricomprendere sia quello della gestazione che quello del puerperio fino a 7 mesi dopo il parto, in tali casi l’Ufficio rilascerà il provvedimento di interdizione senza ulteriori valutazioni;
per le insegnanti di scuola primaria il periodo di astensione dovrà ricomprendere tanto quello della gestazione che quello del puerperio fino ai 7 mesi dopo il parto ed anche in questo caso, l’Ufficio provvederà al rilascio del provvedimento di astensione senza alcuna ulteriore specifica valutazione;
per le insegnanti di scuola secondaria il periodo di astensione dovrà ricomprendere tanto quello della gestazione che quello del puerperio fino ai 7 mesi dopo il parto. Tuttavia, nel caso di specie è indispensabile accertare anche mediante una specifica dichiarazione che potrà essere richiesta al datore di lavoro, se la lavoratrice sia effettivamente esposta o meno al rischio e se questo possa definirsi effettivo;
quanto al personale di sostegno nelle scuole di ogni ordine e grado, docente e non, le condizioni da valutare sono:
l’ausilio ad allievi non autosufficienti dal punto di vista motorio o con gravi disturbi comportamentali (possibili reazioni improvvise e violente); in tale ipotesi il periodo di astensione dovrà essere quello della gestazione e quello del puerperio fino a 7 mesi dopo il parto da valutare caso per caso;
la movimentazione manuale disabili non autosufficiente (periodo di astensione gestazione e puerperio fino a 7 mesi dopo il parto in base alla valutazione dei rischi);
il possibile stretto contatto con il disabile e conseguente esposizione ad agenti biologici rende possibile l’astensione sia durante la gestazione, in base alla valutazione dei rischi, che durante il puerperio fino a 7 mesi dopo il parto.

- L’interpello prot. n. 6584 del 28/11/2006 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha chiarito che lo spostamento ad altra mansione in senso relativo, cioè quando la mansione alternativa astrattamente reperibile risulti in concreto onerosa per la lavoratrice e al contempo poco utile per l’organizzazione aziendale, La valutazione circa la possibilità ovvero l’impossibilità di spostamento ad altre mansioni compete, in via esclusiva, al datore di lavoro, il quale deve tenere conto del fatto che l’eventuale mutamento di mansioni o l’adibizione a mansioni diverse, anche inferiori, garantisca l’efficienza dell’organizzazione aziendale e non comprometta le finalità economiche dell’azienda stessa.