Incontri della Procura di Torino con gli operatori ASL in merito al raccordo e alle interpretazioni delle norme del Testo Unico

La SNOP (Società Nazionale Operatori della Prevenzione, www.snop.it) ha provveduto alla pubblicazione sul suo sito di una serie verbali degli incontri della Procura di Torino con gli operatori ASL in merito al raccordo e alle interpretazioni delle norme del Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08) così come modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 106/09.

 

Si pubblica qui il verbale del 12 aprile 2010, che tocca tra gli altri i seguenti temi:

- Orientamento della Procura sull’applicazione della DGR 62/2007 sulla vigilanza incrociata sulle strutture sanitarie

- Attività degli organismi paritetici

- Nomina di più medici competenti (art. 39, comma 6, DLgs 81/08)

- Analisi di alcuni quesiti

- Accertamenti sulla responsabilità amministrativa dell'ente (D.Lgs. 231/2001) in caso di infortuni o malattie professionali.

 

Per quanto riguarda in particolare la nomina di più medici competenti (art. 39 comma 6 D.Lgs. 81/08), come si legge nel verbale, “il Dott. Guariniello ha chiarito che nel caso di nomina di più medici competenti esiste una responsabilità concorrente in relazione agli obblighi definiti dalla norma. In particolare il medico competente che effettua la sorveglianza sanitaria deve anche collaborare alla valutazione dei rischi e visitare i luoghi di lavoro in relazione ai lavoratori da lui controllati.

Non è ammissibile la pratica di far effettuare le visite mediche a soggetti diversi dal medico competente.” 

 

In materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, viene inoltre ricostruito nel verbale l’attuale quadro normativo (rappresentato sostanzialmente dal D.Lg. 231/01 e dagli artt. 30 e 300 D.Lgs. 81/08) anticipato dall’evoluzione legislativa che ha condotto ad esso, ma ancora più rilevanti ed utili risultano le “Istruzioni operative sugli accertamenti dei servizi Spresal” (p. 9 del verbale).

In esse viene precisato che “gli accertamenti relativi alle ipotesi di responsabilità amministrativa degli enti riguardano sia gli infortuni sul lavoro sia le malattie professionali.

Nel rispetto del principio di legalità sopraccitato gli accertamenti riguarderanno gli infortuni sul lavoro occorsi dopo il 25/8/2007 e le malattie professionali riconducibili a condotte tenute in tutto o in parte in epoca successiva al 25/8/2007 che abbiano causato l’insorgenza o l’aggravamento della malattia.

Nella prima fase di applicazione gli accertamenti richiesti riguarderanno tutti i casi di indagine relativi a reati di cui all’art. 589 c.p. [omicidio colposo, n.d.r.]

Nei casi di indagini relative a reati di cui all’art. 590 c.p. [lesioni personali colpose, n.d.r.], fatte salve specifiche richieste da parte dell’Autorità Giudiziaria, i servizi provvederanno a svolgere gli accertamenti richiesti nei casi più gravi quali ad esempio:

  1. P.R. se dal fatto deriva malattia che metta in pericolo di vita la persona offesa,
  2. perdita di un arto,
  3. infortuni multipli.

Gli accertamenti richiesti riguardano la necessità di acquisire, nel più breve tempo possibile, la documentazione relativa al modello di organizzazione di cui all’art. 30 del D.Lgs. 81/08.

Nei casi di appalti si dovrà acquisire la documentazione relativa al modello di organizzazione di cui all’art. 30 del D.Lgs. 81/08 di tutti gli enti a cui sia attribuibile la responsabilità amministrativa dipendente dal reato.

In sede di inchiesta si verificherà se l’ente ha adottato prima dell’evento un modello di organizzazione e gestione e, in caso affermativo, si dovranno acquisire i seguenti elementi:

  • documenti di adozione formale del modello di organizzazione e gestione;
  • le registrazioni dell’avvenuta effettuazione delle attività di cui all’art. 30, comma 2, D.Lgs. 81/08 [N.d.r.: art. 30 comma 2: “Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell’avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1”. Art. 30 comma 1: “Il modello di organizzazione e di gestione idoneo … deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;

b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;

c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

d) alle attività di sorveglianza sanitaria;

e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;

f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;

g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;

h) alle periodiche verifiche dell’applicazione e dell’efficacia delle procedure adottate”].

  • la documentazione relativa alla attuazione del modello di verifica e controllo di cui all’art. 30 comma 4 D.Lgs. 81/08 [N.d.r.: art. 30 comma 4: “Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull’attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l’eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all’igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell’organizzazione e nell’attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.”];
  • L’eventuale asseverazione, da parte degli organismi paritetici, della adozione e della efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza di cui all’articolo 30 (art. 51 comma 3-bis D.Lgs. 81/08). […].

 

 


verbale Procura Torino/Operatori ASL
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